Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo schema di decreto attuativo del federalismo fiscale, contenente le norme riguardanti l’autonomia impositiva dei Comuni. Il decreto prevede l’introduzione della cedolare secca sugli affitti( locazioni abitative).

Una nuova imposta che il proprietario di immobili locati avrà facoltà di scegliere in alternativa a quelle attuali con decorrenza dall’anno 2011, relativamente al canone di locazione relativo ai contratti stipulati per immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze affittate congiuntamente all’abitazione, potrà essere assoggettato, se il locatore così deciderà, alla nuova imposta, che sostituirà l’Irpef e le relative addizionali, nonché l’imposta di registro e l’imposta di bollo sul contratto di locazione.

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

Soggetti interessati: Persone fisiche (privati)
Proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità abitative, locate ad uso abitativo. Soggetti Irpef

Esclusioni
La cedolare secca non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni.

CONTRATTI DI LOCAZIONE INTERESSATI
Immobili ad uso abitativo e contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione.
Immobili ad uso non abitativo. Sono esclusi, pertanto, i fabbricati strumentali per natura (uffici, negozi, ecc.) ed i terreni.

NUOVA TASSAZIONE
ALTERNATIVA DEL
CANONE DI LOCAZIONE

Decorrenza dall’anno 2011 con opzione del locatore
In alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la determinazione del reddito fondiario, il locatore può optare per il regime della cedolare secca. Con provvedimento del direttore Agenzia Entrate sono stabilite le modalità di opzione.

Preventiva comunicazione al conduttore
L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone.

Divieto di aggiornamento del canone
Nel caso il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat.

IMPOSTA SOSTITUTIVA CEDOLARE SECCA

Aliquote:
– 19% per i contratti concordati, nei comuni ad alta tensione abitativa (3+2);
– 21% per i contratti liberi (4+4) e per altri contratti.

Imposte sostituite
– Irpef e relative addizionali;
– Imposta di bollo:
– Imposta di registro: sul contratto di locazione;sulla risoluzione del contratto; sulle proroghe del contratto.

La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione ovvero a quelli di durata inferiore a 30 giorni.

Base imponibile
La cedolare secca è calcolata sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti (comunque non inferiore alla rendita catastale).

Versamento: la cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’Irpef.

OBBLIGHI:
registrazione del contratto

Effetti: la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo di comunicazione di cessione della proprietà o del godimento o dell’uso esclusivo dell’immobile all’autorità di Pubblica Sicurezza.

Dichiarazione dei redditi
Confermati gli ordinari obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Armando Barsotti
Ufficio Studi Fiaip

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