Federalismo municipale, opera già nel 2011 la tassazione alternativa dei canoni introdotta dal Dlgs

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L’imposta municipale, propria e secondaria, sarà operativa dal 2014, quando cambierà anche la tassazione d’atto sui trasferimenti immobiliari.

Lo schema di decreto legislativo sul federalismo municipale presenta però anche provvedimenti che incidono fin dal 2011 sul sistema tributario italiano, come la cedolare secca sugli affitti. E in attesa del provvedimento delle Entrate, informiamo che entro 90 giorni dalla prossima emanazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri, sarà l’Agenzia delle Entrate a fissare, principalmente, le modalità di esercizio dell’opzione di versamento degli acconti e del saldo.

Il Dlgs ha, in ogni modo, stabilito che:
– gli acconti saranno pari all’85% dell’imposta per il 2011 e al 95% per il 2012
– il tributo va versato entro il termine previsto per il pagamento dell’Irpef
– eventuali imposte di bollo e di registro, pagate per registrazioni già avvenute, non saranno rimborsate
– il reddito assoggettato a cedolare secca rileva ogni volta la normativa faccia riferimento a requisiti reddituali per il riconoscimento di agevolazioni, fiscali e non, nonché ai fini Isee.

Con l’articolo 3 del Dlgs sul federalismo municipale si è operato anche per il contrasto degli affitti in nero. In caso di mancata registrazione di contratti di locazione relativi a immobili a uso abitativo entro il termine stabilito dalla legge:
– durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio
– al rinnovo si applica la disciplina prevista per i contratti a canone libero
– a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato nel minore fra l’importo stabilito fra le parti e quello pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e operai.

Stesse conseguenze anche per contratti registrati:
– di locazione contenenti un importo inferiore a quello effettivo
– di comodato fittizio.

Locazioni ”sottodichiarate” e comodati fittizi che, se non registrati, si considerano nulli.
 

Per evitare che si attivi questo pacchetto di norme, ci si può ancora ”emendare”, registrando, cioè, i contratti già stipulati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
 
Va evidenziato che una spinta in più alla registrazione dei contratti di locazione è data dalla norma per cui l’adempimento sostituisce l’obbligo di comunicare le generalità del conduttore all’autorità di pubblica sicurezza.
 
L’inasprimento più notevole delle sanzioni si è avuto a livello di imposte sui redditi. Infatti, se il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato nella dichiarazione dei redditi, la sanzione applicata varia dal 240% al 480% dell’Irpef evasa.

Punita è anche l’indicazione in misura inferiore a quella effettiva. La sanzione, in questo caso, può andare dal 200% al 400 per cento. In pratica, sono state raddoppiate le sanzioni amministrative fissate nei casi di dichiarazione omessa o infedele (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 471/1997).

Per i redditi da locazione di immobili abitativi, nessuna definizione agevolata: accertamento con adesione e acquiescenza non fruiscono di alcuna riduzione delle sanzioni. L’unico beneficio consisterà nell’applicazione delle ”pene” ordinarie (e non raddoppiate) previste all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 471/1997, oppure all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo nei casi di ritardato od omesso versamento.

Fonte: FiscoOggi

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