In tema di valutazione da stress-lavoro correlato (sic, come da legge) per la sicurezza sul lavoro, la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha approvato, nella riunione del 17.11.’10, le indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (confluite poi nella lettera circolare 18.11.’10, n. 23692, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
L’art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/’08, infatti, prescrive che ”la valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater) (e cioè delle indicazioni di cui sopra) e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data” dal 31.12.’10 (termine come da ultimo prorogato).
La Commissione, nelle sue ”Indicazioni”, provvede a definire lo stress-lavoro correlato (”quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro”) e traccia la metodologia da seguire per effettuare la valutazione dello stesso (da parte del datore di lavoro, avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
Nel documento si chiarisce poi che nelle piccole realtà, vale a dire ”nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia”.
Infine, la Commissione chiarisce che ”la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’art. 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/’08, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle indicazioni in questione”.
I datori di lavoro che, prima dell’approvazione delle indicazioni metodologiche della Commissione, avessero comunque già provveduto ad effettuare la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente con i contenuti dell’Accordo europeo del 2004, non devono ripetere l’indagine, ma sono tenuti, qualora si verifichino gli specifici eventi previsti dalla legge (quali, per esempio, infortuni significativi o modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori), all’aggiornamento della stessa.
Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia