È entrato in vigore l’art. 32 della L.69/09, relativo all’eliminazione degli sprechi dovuti al mantenimento dei documenti in forma cartacea
Dall’1 gennaio 2011 le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito, o su quello di amministrazioni affini o di associazioni, tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale (come bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale ecc.).
Pertanto, ”gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici”. Le pubblicazioni cartacee non hanno più valore legale: si passa da un obbligo di dare pubblicità mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione sul sito web della Pubblica Amministrazione, l’albo pretorio on line.
Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire esclusivamente su Internet; in caso di inosservanza, la cerimonia non sarà celebrata. Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) e i bilanci, invece, il passaggio al digitale avverrà l’1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione online di tali atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni con un Decreto del Presidente del Consiglio.
Dall’1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno assolti mediante la pubblicazione online sul sito istituzionale; la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Fonte: Conafi-Assocond