Acquisto di box pertinenziale e detrazione del 36%
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.7/E del 13 gennaio 2011 ha così chiarito:
In caso di acquisto di box pertinenziale, la detrazione Irpef del 36% spetta anche nell’ipotesi in cui il pagamento, mediante bonifico, sia disposto nello stesso giorno della stipula del rogito, con qualche ora di anticipo rispetto alla conclusione dell’atto ed in mancanza di un preliminare registrato.
È noto che la detrazione del 36%, introdotta dall’art.1, della legge 449/1997, a partire dal periodo d’imposta 1998, è attualmente applicabile per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.
La medesima agevolazione spetta per la costruzione, ovvero per l’acquisto di box pertinenziali nuovi e, in tale ipotesi, è commisurata alle spese di realizzazione dell’autorimessa, attestate dall’impresa costruttrice mediante un’apposita dichiarazione. Per tale fattispecie, la detrazione del 36% spetta a condizione che sussista il vincolo pertinenziale tra l’abitazione ed il box, risultante dall’atto di acquisto.
In merito alla prova dell’esistenza del vincolo di pertinenzialità, l’Agenzia delle Entrate si era espressa, in passato, chiarendo che, in presenza di pagamenti, effettuati con bonifico prima della stipula dell’atto di vendita, la detrazione del 36% è applicabile unicamente a condizione che sia stato già stipulato un contratto preliminare, regolarmente registrato, da cui risulti il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa (cfr. R.M. n.38/E/2008).
Pertanto, in base a tale restrittivo orientamento, in assenza di un contratto preliminare regolarmente registrato, da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile e nell’ipotesi di pagamento del corrispettivo (totale o in acconto) prima del rogito, tali importi non rilevano ai fini della detrazione del 36%, anche se la stipula del contratto definitivo è avvenuta nel medesimo periodo d’imposta del pagamento.
Con la R.M. n.7/E/2011, l’Agenzia delle Entrate torna nuovamente sulla questione, e chiarisce che, pur in mancanza di un contratto preliminare registrato, la detrazione del 36% viene riconosciuta se il pagamento delle spese di acquisto del box viene disposto, mediante bonifico, nella stessa data della stipula del rogito, ma in un orario antecedente alla conclusione dell’atto.
In tale ipotesi, osserva l’Amministrazione finanziaria, anche se, al momento del pagamento, non sussiste ancora il vincolo pertinenziale tra l’autorimessa e l’abitazione, il beneficio può essere, comunque, riconosciuto ove la pertinenzialità venga attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la conclusione dell’atto di compravendita.
In sostanza, in assenza di preliminare registrato, gli importi corrisposti per l’acquisto del box pertinenziale rilevano, ai fini del 36%, anche se versati nello stesso giorno (e non prima), della stipula del rogito.
Fonte: Ance