Iva per cessioni di fabbricati abitativi entro 5 anni dalla costruzione
Art. 1, c. 86 Sono esenti da Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero, entro 5 anni (in precedenza 4 anni) dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento o, anche successivamente, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.
* Dal 2011, quindi, le imprese costruttrici potranno assoggettare ad Iva le abitazioni cedute entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o del ripristino (si evitano, così, al cedente gli effetti dell’indetraibilità dell’imposta assolta a monte a seguito della cessione in regime di esenzione). Resta, invece, pari a 4 anni il termine previsto per la cessione con Iva dei fabbricati strumentali (l’opzione per l’imponibilità consente comunque di evitare gli effetti negativi conseguenti all’indetraibilità dell’imposta)
Elaborazione a cura Centro Studi Fiaip – Armando Barsotti