L’acquisto di un immobile pignorato dopo la trascrizione del pignoramento
Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15400
Nel caso di acquisto di un immobile dopo la trascrizione del pignoramento sullo stesso immobile – quindi con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti – l’acquirente non può intervenire neppure in via adesiva nell’espropriazione forzata, né può proporre opposizione agli atti esecutivi, ma è legittimato soltanto a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., per far valere l’eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all’espropriazione, e, inoltre, può partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell’espropriazione.
Fonte: CondominioWeb.com
fabrizio 15 Novembre 2011 il 16:37
salve, ho un immobile su cui grava la 1^ ipoteca della banca (causa mutuo) ora vorrei vendere casa ma ho scoperto che la GEST-LINE ha iscritto ipoteca sulle parti comuni del condominio, posso vendere lo stesso casa o bisogna estinguere il debito per le parti comuni???? grazie per una vostra risposta, saluti.