Problemi di Affitti e Condominio? Confedilizia risponde…
La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria
I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489
IMMOBILE DA ADIBIRE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEATRALI
Devo dare in locazione un immobile che il conduttore adibirà all’esercizio di attività teatrali. Posso fissare in sei anni la durata minima del primo periodo contrattuale?
No. Dopo la modifica operata dall’art. 7, comma 1, lett. a), l. n. 9/’07 all’art. 27, l. n. 392/’78, locazioni di tal genere hanno durata minima iniziale di nove anni.
LOCAZIONE, INDICAZIONE DATI CATASTALI
Il proprietario di un appartamento appena concesso in locazione domanda se nella richiesta di registrazione del relativo contratto debba indicare i dati catastali dell’immobile.
Sì. L’obbligo in questione è stato introdotto dall’art. 19, comma 15, d.l. n. 78/’10 (così come convertito in legge) ed è in vigore dall’1.7.’10.
ASSEMBLEA, CONVOCAZIONE IN ASSENZA DELL’AMMINISTRATORE
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea può essere convocata dai singoli condòmini?
La risposta è positiva. Ove manchi l’amministratore, infatti, l’art. 66, secondo comma, disp. att. cod. civ., prevede che ”l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria” possa essere convocata ”ad iniziativa di ciascun condomino”.
PROPRIETÀ ESCLUSIVA E DIVIETO DI SPECIFICA DESTINAZIONE
È legittima una delibera, assunta a maggioranza, che vieti ai condòmini di dare una specifica destinazione alle loro proprietà esclusive?
Secondo la giurisprudenza il divieto, a carico di un condomino, di dare una determinata destinazione al proprio immobile, traducendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al diritto dominicale, non può derivare da una delibera assembleare adottata a maggioranza (che pertanto è nulla), ma presuppone il consenso unanime dei partecipanti alla comunione da manifestarsi in forma scritta. E questo indipendente dalla natura contrattuale o assembleare del regolamento di condominio su cui tale delibera va ad incidere (in tal senso, cfr. ex multis, Cass. sent. n. 3848 del 27.6.’85 e Cass. sent. n. 12173 dell’14.11.’91 e, più recentemente, Cass. sent. n. 5626 del 18.4.’02). La risposta al quesito, quindi, è senz’altro negativa.