Mediazione civile: definiti i requisiti dei mediatori
Con il DM n. 180 del 18 ottobre 2010 (GU n. 258 del 4/11 2010) il ministero della Giustizia ha delineato i criteri per l’istituzione del registro degli organismi abilitati a svolgere l’attività di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4/3/2010
Il regolamento individua poi le modalità per l’iscrizione del suddetto registro che sarà istituito presso il Ministero della Giustizia e i requisiti richiesti per l’esercizio della funzione di mediatore. Il percorso di riforma della giustizia civile ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione quale strumento alternativo all’ordinario rito civile per la risoluzione delle controversie sorte in materia civile e commerciale purché non vertenti su diritti indisponibili.
Per alcune specifiche fattispecie dove il tasso di conflittualità è piuttosto elevato (es. condominio, successioni, contratti bancari e assicurativi ecc.) il tentativo di risoluzione delle controversie attraverso la mediazione costituirà a partire dal 20 marzo 2011 vera e propria condizione di procedibilità per l’instaurazione del successivo rito davanti al giudice ordinario.
L’attività di mediazione secondo le indicazioni del D. Lgs n. 28/2010 deve essere svolta da organismi professionali e indipendenti iscritti in un apposito registro suddiviso a sua volta in distinte sezioni a seconda che si tratti di enti pubblici o privati. Condizioni particolari sono riservate agli organismi costituiti dalle Camere di commercio e dai consigli degli ordini professionali.
Tali organismi così accreditati devono avere al loro interno un numero minimo di ”mediatori” ossia di soggetti appositamente formati ed esperti nella materia oggetto della controversia che saranno nominati, di volta in volta. dall’organismo di conciliazione al quale le parti private decidono di rivolgersi.
Ai fini dell’iscrizione all’albo degli organismi di conciliazione verrà valutata la capacità finanziaria e organizzativa dell’ente richiedente nonché la compatibilità dell‘attività di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo più i requisiti di onorabilità e il possesso di apposita polizza assicurativa.
Per garantire la formazione dei mediatori il DM prevede anche la istituzione di un elenco degli enti che dovranno svolgere corsi iniziali della durata minima di 50 ore sia teorici che pratici nonché di distinti percorsi di aggiornamento di durata non inferiore a 18 ore biennali.
Il DM stabilisce, infine, anche i criteri per la determinazione dell’indennità spettante al mediatore per lo svolgimento del suo incarico. Per l’avvio della pratica è prevista in ogni caso una spesa minima di 40 euro.
Fonte: Ance