Limiti massimi pagamenti frazionati con assegni ed in contanti
L’inosservanza dei limiti massimi per il pagamento, effettuato senza l’intervento di intermediari abilitati, in assegni bancari e denaro contante rappresenta una violazione delle norme dettate per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei profitti illeciti.
Con la sentenza n. 15103 del 22 giugno 2010, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’opposizione a una sanzione amministrativa comminata dal ministero dell’Economia a carico degli acquirenti di un immobile per inosservanza dei limiti massimi per il pagamento in assegni bancari e denaro contante e, comunque, effettuato senza l’intervento di intermediari abilitati, in violazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 197/1991.
La Cassazione ha confermato l’illiceità dei pagamenti frazionati.
Fonte: Agenzia delle Entrate