Il nuovo Conto Energia riduce le agevolazioni fiscali e allunga i tempi
Il nuovo Conto Energia, novità per quanto riguarda categorie di impianti, limiti di efficienza, tempistiche burocratiche e documentazione
Il nuovo Conto Energia è un documento che disciplinerà per i prossimi due anni i bonus per l’installazione o per il completo rifacimento di impianti fotovoltaici, prevede tagli del 18-20% agli incentivi.
Chiunque, fra soggetti privati e pubblici, intenda installare impianti fotovoltaici a partire dal prossimo 1° gennaio e usufruire degli incentivi statali hanno finalmente a disposizione un nuovo testo normativo al quale far riferimento. Il Conto Energia per il 2011 e il 2012 è infatti stato pubblicato, in seguito all’approvazione della Conferenza unificata Stato-Regioni.
Il documento definisce i casi in cui le sovvenzioni sono applicabili e le tariffe in vigore per gli anni a venire: parametri evidentemente necessari agli operatori del settore per articolare l’offerta e agli utenti per fare i propri calcoli. Il nuovo testo, per altro, recepisce alcune indicazioni fornite da produttori di moduli fotovoltaici e da associazioni impegnate per la diffusione delle fonti rinnovabili.
I previsti tagli ai bonus in effetti ci sono stati, ma non eccessivi o troppo repentini. Di sicuro quanti non abbiano già inviato la pratica (in modo da fare riferimento al quadro normativo a oggi in vigore) dovranno rinunciare ad una percentuale tariffaria compresa tra il 18 e il 20% rispetto al precedente conto energia (ossia il decreto del 2007). Ulteriori riduzioni si avranno poi negli anni successivi, del 6% in generale e del 2% in alcuni casi speciali, salvo differente definizione tramite emissione di un nuovo Conto Energia.
Questa progressiva decrescita degli incentivi sarà però prevedibilmente bilanciata dalla riduzione dei prezzi delle strutture impiantistiche (pannelli fotovoltaici modulari, convertitori e altri componenti elettrici). La diffusione dell’uso di tali sistemi ha infatti determinato la diminuzione dei costi vivi di fabbricazione, mentre al contempo è aumentata la concorrenza, nonché la pluralità di scelte possibili. Del resto gli impianti fotovoltaici, come anche il solare termico e l’eolico, rappresentano settori industriali giovani e in espansione nel nostro Paese.
I bonus contemplati dal Conto Energia 2011 hanno entità diversa a seconda che si parli di impianti solari fotovoltaici generici oppure di quelli a concentrazione o ancora di quelli integrati con caratteristiche innovative, mentre viene soppressa la categoria esistente in precedenza degli ‘impianti parzialmente integrati’.
Il primo gruppo è quello che racchiude la maggior parte dei sistemi e si articola a sua volta in due sottogruppi: ‘impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici’ e ‘altri impianti’, ossia quelli posti a terra. Per ciascuno di essi occorre distinguere sei categorie di potenza (in luogo delle sole tre del precedente conto), comprese tra 1kW e 5MW. Queste tariffe incentivanti subiscono una riduzione, in tre passi, già nell’arco del 2011; i sistemi che entreranno in funzione negli anni successivi potranno usufruire di bonus ridotti di un ulteriore 6% all’anno.
Gli impianti ”fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative” sono quelli che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire gli elementi architettonici. Per essi non ci sono sottogruppi e si distinguono solo tre classi di potenza (comunque tra 1kW e 5MW).
Tre categorie in base alla potenza dell’impianto anche per il fotovoltaico a concentrazione, cioè quello che impiega tecnologie ottiche (ossia lenti ad hoc) per far convergere i raggi solari sulla cella fotovoltaica; tali moduli sono particolarmente efficienti anche se più costosi di quelli classici. Per questi secondi due gruppi le tariffe restano invariate nell’arco del 2011, per poi decrescere con un tasso del solo 2% all’anno.
Oltre al fotovoltaico, particolare attenzione è rivolta anche nel nuovo testo, all’efficienza energetica, strumento primo per il conseguimento di una riduzione dei consumi e delle emissioni di gas serra nell’atmosfera.
Pertanto il Conto Energia prevede che gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e realizzati sugli edifici possano beneficiare di un premio aggiuntivo qualora siano abbinati ad un uso efficiente dell’energia. Tale premio si traduce in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta “in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita”, senza però in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.
In caso di altri interventi sull’involucro edilizio che portino ad un consumo ancora minore di energia (per almeno il 10% dei due indici di efficienza, estivo e invernale) si possono avere ulteriori maggiorazioni (sempre entro il su citato tetto del 30%).
Sono previsti premi anche per altre specifiche tipologie di impianti fotovoltaici, ad esempio quelli ubicati in zone classificate come industriali o commerciali, cave o discariche urbanistiche, o ancora per quelli, operanti in regime di scambio sul posto, realizzati in comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. In questi casi si ha un incremento del 5% sulle relative tariffe.
Se poi i sistemi installati vanno a sostituire coperture in eternit o comunque strutture contenenti amianto, la tariffa cresce addirittura del 10%. Questa notizia è positiva, in quanto si temeva che tale voce venisse tagliata fuori dal nuovo conto energia.
Cambiano le regole per gli elementi costruttivi come pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, che ora hanno diritto ad una tariffa che è una via di mezzo tra quella per gli impianti installati sugli edifici e quelli a terra (per la precisione, si tratta della media aritmetica delle due).
Il documento chiarisce anche i casi di cumulabilità con ulteriori incentivi provenienti da altre fonti, come ad esempio gli enti locali. In generale si ha compatibilità con i contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento. Nel caso delle scuole pubbliche o paritarie, delle strutture sanitarie pubbliche e delle sedi amministrative di enti locali o di regioni e province autonome, si arriva fino alla soglia del 60% del costo di investimento.
Ci sono novità anche nell’ambito dei tempi previsti per lo svolgimento delle pratiche. Il soggetto interessato a ricevere il bonus può presentare domanda entro 90 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto (anziché 60 come finora), ma a sua volta il Gestore dei Servizi Energetici ha tempo 120 giorni (il doppio di prima) per pronunciarsi.
Tutti i dettagli e le definizioni sono rintracciabili andando a consultare direttamente il documento del Conto Energia.
Per la modulistica (da scaricare dalla rete e consegnare esclusivamente per via telematica), oltre che eventuali dubbi, si fa riferimento al sito del GSE.
Fonti: il cambiamento
www.sviluppoeconomico.gov.it