Emilia Romagna, nuove disposizioni per la certificazione energetica

La nuova delibera della Giunta regionale, in vigore da ottobre 2010, determina alcuni importanti cambiamenti in fatto di prestazione e certificazione energetica, sia per edifici privati che pubblici

Per gli edifici pubblici vengono introdotti livelli di prestazione energetica più severi del 10% rispetto agli standard in vigore. Per gli edifici di nuova costruzione è fatto obbligo di apposizione della targa energetica, il cui modello verrà definito con un apposito atto in via di predisposizione.

La delibera introduce una nuova definizione di energia da fonti rinnovabili sulla base della Direttiva 28/2009/CE (con la possibilità quindi di valorizzare il contributo delle pompe di calore) e aggiorna i requisiti per quanto riguarda l’obbligo di installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili. Per gli impianti alimentati da biomasse vengono fissati requisiti minimi di efficienza del generatore ed è previsto l’obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio.

Viene introdotta una specifica classificazione dell’immobile in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva, e una nuova forma grafica di rappresentazione della prestazione termica (il cosiddetto ”cruscotto”) in aggiunta alla classe energetica.

Vengono specificati i casi in cui la certificazione energetica non è obbligatoria, e definite le modalità di svolgimento della procedura di certificazione: è previsto l’obbligo per le nuove costruzioni di nomina del certificatore prima dell’inizio dei lavori, e dell’esecuzione di verifiche e controlli in corso d’opera.

In Emilia-Romagna non è prevista la procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, contemplata al punto 9 delle Linee Guida nazionali sulla certificazione energetica. Non è più richiesta la verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione per i seguenti edifici: edifici di nuova costruzione, demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti, la ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2, ampliamento di edifici con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente.

Richiesto inoltre l’obbligo di rispettare i livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo (Epe, invol) in termini di fabbisogno di energia termica dell’edificio. La verifica del rendimento medio stagionale è invece ancora richiesta in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti e di sostituzione di generatori di calore.

Fonte: lavoripubblici

Commenti (2)

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