Panorama di Economia, la Scia per l’esercizio dell’attività mediazione

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Panorama di Economia

La Scia per l’esercizio dell’attività mediazione

Come noto, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 73, dall’8 maggio 2010 è stato soppresso il Ruolo degli agenti di affari in mediazione

In attesa dell’emanazione di uno specifico decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (da adottarsi entro l’8 novembre) che disciplini le modalità e le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA di tali soggetti, una novità viene introdotta dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010.

Dal 31 luglio 2010, infatti, la DIA (Dichiarazione Inizio Attività), da presentare presso le Camere di Commercio per l’esercizio di tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti, è sostiuita dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore).

Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l’attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente.

Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.

Fonte: Tecnoborsa
www.tecnoborsa.it

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