Panorama di Economia, dalla Dia alla Scia
La DIA (Dichiarazione di inizio attività) scompare per far posto alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
Viene riscritto integralmente, infatti, l’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, recante la disciplina della denuncia di inizio attività, attraverso quanto previsto dall’articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 122/2010).
Pertanto, viene introdotta una procedura semplificata, rispetto alla precedente, per gli interventi di manutenzione straordinaria su parti strutturali, restauro, ristrutturazioni edilizie e per tutti gli interventi che non richiedano il rilascio della Super Dia e del permesso di costruire.
La Scia consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, a differenza della precedente disciplina che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l’attività oggetto della Dia e che legittimava l’esercizio di poteri inibitori da parte dell’amministrazione entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio della medesima attività.
Fonte:Tecnoborsa
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