Immobiliare, disciplina IVA sulle operazioni di cessione e locazione di immobili
Alla Camera dei Deputati, è stata presentata l’Interrogazione a risposta scritta, rivolta al Ministro dell’Economia e delle Finanze, sull’applicabilità dell’Iva alle operazioni di cessioni e locazione di immobili anche oltre i 4 anni dall’ultimazione dei lavori
Nelle premesse dell’Atto viene, in particolare, evidenziato che il DL 223/06, convertito dalla L. 248/2006 (c.d. decreto Visco-Bersani) ha apportato rilevanti modifiche al DPR 633/1972 (”Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”).
Prevede, infatti, un regime generale di esenzione da IVA ed assoggettamento ad imposta proporzionale di registro, ad eccezione dell’ipotesi di trasferimenti posti in essere dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle medesime abitazioni, entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori oppure dell’ipotesi di edilizia convenzionata per la locazione di abitazioni (art.10, comma 1, nn. 8 e 8-bis del DPR 633/1972).
Tale disciplina – viene ricordato – ha comportato per le imprese del settore delle costruzioni un significativo incremento dei costi di produzione, penalizzando quelle virtuose che, per le avverse condizioni di mercato, non riescono a vendere gli immobili costruiti entro 4 anni dall’ultimazione, ovvero che, nelle more della vendita, hanno l’pportunità di locarli temporaneamente a terzi.
Viene, poi, evidenziato che la direttiva comunitaria 2006/112/CE – nel dettare i principi generali dell’imposta sul valore aggiunto – ha riconosciuto agli Stati membri, all’articolo 137, la facoltà di accordare il diritto di optare per l’imposizione IVA sia per la cessione che per l’affitto e la locazione di beni immobili, senza alcuna distinzione in ordine alla destinazione d’uso (abitativi e non). In virtù di tale disposizione comunitaria – si legge nell’interrogazione – ”sarebbe quindi possibile introdurre nel nostro ordinamento una norma che permetta l’assoggettamento ad IVA su opzione anche per la cessione di fabbricati a destinazione residenziale, effettuata oltre il quadriennio dall’ultimazione dei lavori, e per la locazione dei medesimi fabbricati, così come già previsto per gli immobili strumentali.
Al riguardo viene, inoltre, rilevato che ”altri Stati membri hanno adottato il citato meccanismo dell’IVA su opzione, tra i quali la Francia dove, nel marzo 2010, è stato introdotto un nuovo sistema impositivo per le operazioni immobiliari, che prevede non solo che la cessione di un’abitazione sia soggetta ad IVA, se effettuata entro 5 anni (e non 4 anni, come in Italia) dall’ultimazione dei lavori di costruzione, ma che l’impresa venditrice, anche dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, abbia la possibilità di optare per il mantenimento dell’IVA”.
Pertanto, viene richiesto al Governo ”se non intenda adottare iniziative normative volte a riconoscere il diritto d’opzione per l’imposizione IVA sia per le cessioni di fabbricati abitativi effettuate, oltre i 4 anni dall’ultimazione dei lavori, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi incisivi di recupero edilizio, che per le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita”.
Fonte: Ance