Intermediazione Immobiliare: Sentenza della Cassazione contro l’abusivismo
Fiaip: “Solo i mediatori iscritti in CCIIA possono avere diritto alla provvigione”.
Lo rivela Luciano Passuti, presidente nazionale onorario della Federazione italiana agenti immobiliari professionali: ”Il diritto alla provvigione per il mediatore immobiliare resta confermato solo per chi è iscritto alle Camere di Commercio: non compete ai Geometri. Il Governo – dice Passuti – ha sì abolito il Ruolo dei mediatori immobiliari ma non ha abrogato la legge. Pertanto rimangono in vigore le prescrizioni previste per svolgere l’attività”.
”Nelle settimane scorse la Corte di Cassazione ha emanato una importantissima sentenza contro l’abusivismo nell‘intermediazione immobiliare, statuendo che solo i mediatori iscritti nel Ruolo Mediatori tenuto dalle Camere di Commercio avranno diritto alla provvigione”.
Secondo Luciano Passuti, presidente nazionale onorario di Fiaip: ”La pronuncia n.16147/10 dell’11 giugno è nata dalla causa giudiziaria intentata contro un imprenditore edile da parte di un geometra, libero professionista, che aveva svolto un’attività mediatoria per la vendita di un complesso edilizio”.
”Dopo aver vinto in primo grado, il giudice di appello ha rilevato che dalla documentazione e dagli atti processuali emergeva l’esistenza di un contratto di mediazione tipica e di conseguenza il diritto alla provvigione spettava solo se si era iscritti al Ruolo presso la Camera di Commercio. Il libero professionista, ricorrendo in Cassazione, ha fatto valere il fatto che nelle more del giudizio era intervenuto il Decreto Legislativo del 26 marzo 2010 che ha soppresso il Ruolo dei Mediatori per trasferirlo all’interno del Registro delle Imprese. Tuttavia la Cassazione ha rilevato che il provvedimento non poteva essere applicato anche ai rapporti già esauriti”.
”Ma la Cassazione – ed è l’aspetto più rilevante per il futuro del mercato dell‘intermediazione immobiliare – ha stabilito un fondamentale principio. Vale a dire che il Decreto Legislativo del marzo scorso ha sì soppresso il Ruolo dei mediatori immobiliari ma non ha abrogato la legge che lo impone. Pertanto l’intermediazione immobiliare resta soggetta alla dichiarazione di inizio attività, da presentare alla Camera di Commercio competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti di cui la legge 39/1989 e iscrive i relativi dati nel Registro delle Imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative (Rea).
Per la Cassazione – conclude Passuti – ciò comporta che in assenza di abrogazione della legge che impone l’iscrizione al Ruolo delle Camere di Commercio per chi esercita attività di intermediazione immobiliare, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti ora nel Ruolo e in futuro nel Registro Imprese o nel Rea tenuti sempre dalla Camera di Commercio“.
Fonte: Ufficio Stampa