Cassazione: spetta all’amministratore condominiale la tutela d’urgenza in giudizio

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Cassazione: spetta all’amministratore condominiale la tutela d’urgenza in giudizio

La tutela in via d’urgenza del comune interesse condominiale spetta all’amministratore, che può anche costituirsi in giudizio o impugnare una sentenza sfavorevole senza delibera assembleare

Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite (Presidente Carbone, Presidente relatore Elefante) enunciando il principio di diritto che ”l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131, secondo e terzo comma, cod. civ., può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”.

Nella motivazione della sentenza si precisa che, anche in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea, che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente.

L’attribuzione in capo all’assemblea di condominio del potere gestorio e, quindi, della decisione se resistere in giudizio o impugnare la sentenza sfavorevole, per cui occorre che l’amministratore sia autorizzato a tanto, va tuttavia raccordata – spiega peraltro la Cassazione – con la legittimazione passiva generale attribuita all’amministratore dall’art. 1131, secondo comma, del Codice civile.

Pertanto, l’amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d’urgenza) di quell’interesse comune che integra la ratio della figura dell’amministratore di condominio e della legittimazione passiva generale, ma il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea, titolare del relativo potere. La ratifica vale – precisano le Sezioni Unite – a sanare con effetti ex tunc l’operato dell’amministratore che abbia agito senza autorizzazione dell’assemblea.

La Confedilizia (che ha dato notizia della sentenza) ha accompagnato la diffusione dei contenuti della decisione con una dichiarazione del Presidente Corrado Sforza Fogliani: ”La sentenza giunge più che opportuna. Ineccepibile sul piano del diritto, salvaguarda anche – con grande concretezza ed apprezzata sensibilità – i problemi che oggi si pongono in mancanza della capacità giuridica in capo al condominio, assicurando comunque la prontezza (e snellezza) della difesa condominiale.

La sentenza è pubblicata, nel suo testo integrale, sul sito della Confedilizia (www.confedilizia.it).

Fonte: Confedilizia

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