Bonus 55%, entro il 30 settembre inviare la rettifica alla scheda informativa
Le procedure per le richieste sbagliate per fruire della detrazione sugli interventi di riqualificazione
Via libera, quindi, alle correzioni degli errori che riguardano la scheda informativa da inviare all’Enea per usufruire della detrazione fiscale del 55%. L’Enea, infatti, ha comunicato che dal 13 luglio è possibile rettificare anche i dati inviati per il 2009, mentre le schede relative al 2010 sono già da tempo modificabili.
Vengono così attuate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate (circolare n.21/e del 23/4/2010 e risoluzione n. 44/e del 27/5/20 10) riguardo alla possibilità di rettificare la scheda informativa anche oltre i novanta giorni dalla fine dei lavori, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Con riferimento ai dati inviati all’Enea nel 2009 è quindi necessario correggere la scheda entro il 30 settembre, cioè entro la data di presentazione di Unico 2010, a pena di decadenza del beneficio. Per coloro che hanno invece già presentato il modello 730/2010, consegnando ai Caf una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio riportante i dati corretti, il termine per trasmettere la scheda correttiva è fissato all’11 ottobre.
Cos’è la scheda informativa
Per poter fruire della detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, è necessario che il contribuente (se non titolare di reddito d’impresa) abbia i necessari documenti ed effettui il pagamento mediante bonifico bancario o postale. Tra i vari documenti deve esserci anche la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato negli allegati E o F del decreto attuativo 19/2/2007 e ss.mm.
La scheda deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il conseguente risparmio di energia e il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. Tale scheda deve poi essere trasmessa, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, in via telematica all’Enea che ne rilascia una ricevuta informatica.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
I Caf, dopo aver rilevato numerosi casi di difformità tra i dati reali e quanto indicato nella scheda inviata all’Enea, hanno chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 21/e/2010, ha chiarito che ‘l contribuente può rettificare il contenuto della scheda informativa anche dopo l’invio all’Enea. A condizione però che le correzioni vengano fatte entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare il beneficio sui costi effettivamente sostenuti.
Successivamente, con risoluzione n. 44/e/2010 la stessa Agenzia, preso atto che l’Enea non aveva ancora implementato la procedura informatica per le correzioni, aveva consentito ai contribuenti che entro il 31 maggio intendevano utilizzare il modello 730, di presentare ai Caf una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale evidenziare le correzioni apportate alla scheda informativa precedentemente trasmessa all’Enea, obbligandoli, però, all’invio telematico della scheda rettificativa entro novanta giorni dalla data di attivazione della procedura informatica. Procedura che è stata attivata il 13 luglio.
Di conseguenza coloro che hanno presentando il modello 730, avvalendosi di tale procedura, dovranno inviare all’Enea la scheda rettificativa non oltre l’11 ottobre. Da sottolineare che l’Agenzia delle Entrate, con la citata risoluzione n. 44/e/2010, ha precisato che se il contribuente che ha presentato il modello 730/2010 non effettua l’invio entro tale data, non ha diritto alla parte di detrazione riferita alle spese in questione.
Fonte: Ance