Antiriciclaggio News: ammissibili le rateazioni dei pagamenti in contanti, inibiti pagamenti sotto soglia, se “artificiosamente frazionati”
Nessuna sanzione e/o effetto sulle dilazioni di pagamento contrattuali in contanti e/o con titoli al portatore al di sotto della soglia antiriciclaggio che non verrebbe superata attraverso il cumulo di molteplici pagamenti sotto soglia riferiti ad unica operazione economica
Con l’entrata in vigore, dal 4 novembre 2009, del decreto legislativo 151/2009, è stato infatti modificato l’art. 49 del d.lgs 231/07, rendendo assolutamente legittimi i pagamenti rateali per operazioni complessivamente superiori alla soglia limite dei trasferimenti oggi con il DL 78/2010 pari a 5.000 euro, chiaramente in relazione alla nuova legge resteranno inibiti plurimi e ravvicinati pagamenti sotto soglia, se gli stessi siano “artificiosamente frazionati” allo scopo di dissimulare operazioni illecite.
La sentenza della cassazione 15103/2010
In tema di sanzioni amministrative per violazioni della normativa antiriciclaggio, la Cassazione già con la sentenza 10 aprile 2007 n. 8698 aveva sancito che, sulla base della legge 197/91, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori alla soglia limite (all’epoca pari a lire 20 milioni) si applicasse anche quando il trasferimento fosse realizzato mediante il compimento di più operazioni, ciascuna di valore inferiore al massimo consentito.
Con la sentenza 22 giugno 2010 n. 15103, II sez., civ., la Suprema Corte torna sulla stessa situazione ribadendo che il divieto in oggetto “Fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito”.
Da notare che nella fattispecie erano stati effettuati pagamenti di oltre 213 milioni, frazionando tale somma in rate inferiori alla soglia fra l’8 giugno ed il 13 luglio 1992 (termini, peraltro, talmente ravvicinati da non poter essere riconducibile ad alcuna prassi contrattuale).
Va evidenziato, tuttavia, come entrambe le sentenze citate facciano riferimento al periodo di vigenza della legge 197/91 e non alle disposizioni successivamente intervenute.
Le disposizioni attuali
Rispetto alle disposizioni prese in considerazione lo scorso 22 giugno dalla Cassazione Civile (art. 1 legge 197/91), le norme sui trasferimenti in contanti contenute nella c.d. legge antiriciclaggio sono state modificate nel tempo in due circostanze (senza considerare le disposizioni in merito alle variazioni di soglia). La prima modifica, introdotta dal 29 dicembre 2007 dal d.lgs 231/07, appariva, nell’ottica in commento, addirittura “peggiorativa” rispetto a quella presa in considerazione dalla Cassazione.
Il decreto prevedeva, infatti, all’art. 49, che i trasferimenti “cash” fossero vietati fra soggetti privati <<...quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro>>.
Tale disposizione, si legge nella relazione ministeriale al successivo decreto 151/09 di modifica, aveva generato molti dubbi fra gli interpreti ”stante il riferimento dell’avverbio “complessivamente” al valore dell’operazione, anche frazionata, e non al valore trasferito. In particolare la lettura del comma ha indotto ad equivoci soprattutto riguardo al valore dell’operazione “frazionata” con evidenti ripercussioni sull’operatività quotidiana della gran parte degli operatori economici nell’ipotesi in cui, nell’ambito della stessa operazione, siano stabiliti dalle parti più pagamenti rateali ciascuno inferiore al limite di legge>>.
Tale situazione ha reso opportuno riformulare il comma in oggetto al fine di eliminare qualsiasi equivoco interpretativo.
L’attuale comma1°, art.49, d.lgs231/07
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
In relazione alla modifica del testo, ad oggi risulta che:
1. il trasferimento in contanti non fa più riferimento né al “valore da trasferire complessivamente” di cui all’originario testo del d.lgs. 197/91, né al “valore dell’operazione, anche frazionata” di cui al testo del dlgs. 231/07, bensì al concetto del “valore oggetto di trasferimento”, al quale si aggiunge la puntuale precisazione del comportamento da tenere in caso di pagamento frazionato (di cui al punto che segue);
2. il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che risultino “artificiosamente frazionati“. Tale disposizione, argomentando “a contrariis”, appare determinante per ritenere che i frazionamenti funzionali a prassi o ad accordo fra le parti, appaiano oggi del tutto ammissibili. Del resto, interpretando diversamente, la specifica della legge non avrebbe ragione di esistere.
In definitiva, sulla base delle modifiche legislative apportate dal D.lgs 151/09, e nonostante le citate posizioni giurisprudenziali (che peraltro prendono in considerazione pagamenti molto ravvicinati che anche oggi potrebbero rappresentare modalità di pagamento artificiose e quindi irregolari), appare attualmente legittimo trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori ai 5.000 euro, a condizione che il frazionamento in “rate” inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale. In senso conforme, peraltro la nota esplicativa del CNDCEC dell’11 novembre 2009.
Illecito appare, invece, realizzare pagamenti in contanti artificiosamente frazionati per dissimulare il trasferimento di somme ingenti in contanti, che potrebbero ben derivare, ad esempio da c.d. “reati presupposto”.
Le novità apportate dal d.l.78/2010
L’uso frequente del contante, al di là della ammissibilità dei
frazionamenti, costituisce tuttavia un elemento di sospetto. È quanto prevede, a partire dal 31 maggio 2010, l’art. 36 (DISPOSIZIONE ANTIFRODE) del decreto legge inerente la “Manovra correttiva”, che modifica l’art. 41 del d.lgs 231/07. Al primo comma del citato articolo 41 (segnalazioni di operazioni sospette), viene, infatti, aggiunto un ulteriore periodo ai sensi del quale: “…è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contanti con intermediari finanziari di importi pari o superiori a 15.000 euro”. Tale disposizione va letta in simbiosi all’art. 49.
In sintesi:
· 1) I pagamenti ultra soglia, in unica soluzione, vanno comunicati (dai soggetti chiamati ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio) alle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze;
· 2) alle stesse Direzioni vanno comunicati quei pagamenti, che seppur unitariamente sotto soglia appaiano artificiosamente frazionati;
· 3) al di là delle ipotesi di cui all’art. 49, il ricorso frequente o ingiustificato all’uso del contante (ad esempio perché tali pagamenti potrebbero avvenire attraverso bonifici o ricevute bancarie), nonché i prelievi o versamenti (si ritiene ingiustificati) in contanti su conti correnti per importi pari o superiori a 15.000 euro, costituiscono operazioni sospette da segnalare all’UIF.
Sul tema, va osservato come, in ottica operativa, risulta non agevole la valutazione dell’eccessiva frequenza o la mancanza di giustificazione per il ricorso al contante tratteggiata dalla norma. Si ritiene, che le previsioni di tale disposizione debbano essere valutate caso per caso, segnalando esclusivamente quei soggetti concretamente a rischio, in base al complesso degli elementi a disposizione dei segnalanti, che sono raccolti nell’ambito dell’attività di adeguata verifica svolta.
Sicuramente leciti, appaiono ad esempio, eventuali versamenti in contanti, anche pari o superiori a 15.000 euro in contanti presso un istituto di credito, nel caso in cui chi versa eserciti una attività al dettaglio che, nel corso di un breve periodo di tempo possa determinare un tale incasso a fronte di vendite ripartite (es. ipermercati, parchi divertimenti, ecc. ecc.)
Da ultimo, pare opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs 231/07, qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette (art. 41), il soggetto che ha effettuato la segnalazione non è tenuto ad effettuare alcuna “Comunicazione” alle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze.
Nuove sanzioni
Va ricordato che l’art. 20 del d.l. 78/2010 ha reso molto più incisive le sanzioni in merito alle irregolarità attinenti i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore. La sanzione minima irrogabile dal MEF per infrazioni in tema di trasferibilità di contanti ultra soglia ed irregolarità sugli assegni è stata portata a 3.000 euro. Per le transazioni di denaro contante ultra soglia e per gli assegni irregolari superiori a 50.000 euro, la sanzione minima è aumentata di cinque volte ed è, quindi, pari a 15.000 euro.
Resta, a riguardo, applicabile l’istituto dell’oblazione di cui
all’art. 16 della L. 689/81, espressamente richiamato nell’art. 60, comma 2, del d.lgs 231/07, istituto che, tuttavia, sulla base delle nuove disposizioni, andrà applicato in ragione di un minimo pari a 3.000 euro, il quale comporterà comunque un innalzamento dei conteggi sanzionatori applicabili. Tale istituto non può tuttavia essere invocato dai professionisti e dagli altri destinatari del decreto, né nel caso di omessa comunicazione delle transazioni ultra soglia (o di assegni irregolari), né in caso di mancata segnalazione di operazione sospetta.
Fonte: Italia Oggi – Luciano de Angelis e Christina Feriozzi
Elaborazione a cura del Centro Studi Fiaip
Armando Barsotti