I dati catastali nella registrazione del contratto di locazione e affitto

di Redazione Commenta

I dati catastali nella registrazione del contratto di locazione e affitto

L’art. 19, c. 15 D.L. 78/2010 dispone, a partire dall’1.07.2010, l’obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ha modificato il “modello 69”, utilizzato per richiedere la registrazione degli atti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, prevedendo uno specifico quadro dove indicare i dati catastali nei casi di registrazione dei contratti. Per motivi di omogeneità e di razionalizzazione del sistema, ha esteso l’indicazione dei dati catastali nel “modello 69” anche ai contratti di comodato.

Il modello è presentato all’Agenzia delle Entrate secondo le vigenti modalità. La norma prevede, inoltre, che anche nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe, siano comunicati i dati catastali dei beni immobili. Attualmente l’adempimento è assolto con il versamento della relativa imposta e, considerati i tempi di adeguamento dei sistemi informativi degli intermediari della riscossione alle eventuali modifiche dei modelli di pagamento, è stato introdotto un nuovo modello di comunicazione dei dati catastali, denominato “CDC”.

Per evitare diverse comunicazioni degli stessi dati, la presentazione del “modello CDC” è prevista solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all’1.07.2010, per una sola volta, a prescindere dalla tipologia di adempimento posto in essere.

SCHEMA DI SINTESI
Indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto dell’obbligo:

Richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili (fabbricati e terreni) esistenti sul territorio dello Stato. Relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.

ENTRATA IN VIGORE
I nuovi obblighi si applicano a decorrere dall’1.07.2010 e, pertanto, agli atti di locazione e affitto registrati dall’1.07.2010.

MODULISTICA: NUOVO MODELLO 69
Il nuovo formato del Modello 69 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate per le richieste di registrazione, effettuate a partire dall’1.07.2010, dei contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili.

Nel modello per la richiesta di registrazione, oltre a nuove istruzioni e modifiche grafiche, trova spazio il Quadro D, predisposto appositamente per ospitare i “Dati degli immobili” per i quali si chiede la registrazione.

MODULISTICA
NUOVO MODELLO CDC (Comunicazione Dati catastali):
DEVE ESSERE PRESENTATO UNA SOLA VOLTA

Il nuovo Modello CDC deve essere utilizzato per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto di beni immobili già registrati all’1.07.2010.

Il Modello CDC è presentato all’Agenzia delle Entrate presso la quale è stato registrato il relativo contratto: in forma cartacea, nel termine di 20 giorni dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili; per via telematica, contestualmente al versamento.

I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti devono inviare il modello con le medesime modalità telematiche.

I contribuenti che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica possono presentare il modello in forma cartacea o, alternativamente, trasmetterlo con modalità telematica.

Fino alla data di attivazione della procedura per la trasmissione telematica del modello, fermi restando i termini per l’assolvimento dell’imposta di registro, i soggetti che abbiano posto in essere cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, di contratti di locazione o di affitto di beni immobili, presentano il “modello CDC” in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto.

SANZIONI: Art. 69 D.P.R. 131/1986
Richieste di registrazione effettuate dall’1.07.2010:

La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

Armando Barsotti
Coordinatore Centro Studi Fiaip

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