Aggiornamento normativo regionale per il settore delle costruzioni
Tra i provvedimenti inseriti quelli di maggior rilievo sono i seguenti:
Sicilia (Decreto Ass. 7 luglio 2010 ”Definizione delle caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art. 3 LR 6/2010” – BUR n. 33 del 23/7/2010). Il decreto definisce le caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia da utilizzare nei casi di demolizione e ricostruzione degli edifici ai sensi della legge regionale sul Piano casa.
Tali caratteristiche sono suddivise in cinque tipologie: energia, acqua, rifiuti, materiali, salute e comfort. L’utilizzo di tali tecniche è verificato dal direttore dei lavori e deve essere attestato nello stato finale dei lavori da trasmettere al comune territorialmente competente.
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Prov. Aut. Trento (DGP n.1531 del 25/6/2010 ”Determinazione degli indici edilizi volti a favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, ai sensi dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 1/2008 e smi nonché approvazione del modello di domanda, della documentazione da presentare e altre disposizioni attuative ai fini del riconoscimento delle agevolazioni urbanistiche previste dall’articolo 15 della LP 4/2010” – BUR n. 27 del 6/7/2010)
Con la delibera n. 1531 la Giunta, in attuazione dell’articolo 86 della legge urbanistica 1/2008 e smi e dell’articolo 15 della legge n. 4/2010, ha individuato i criteri per lo scomputo dagli indici edilizi e quelli per gli incrementi volumetrici delle superfici connessi alla realizzazione di interventi di edilizia sostenibile.
L’art. 86 prevede, infatti, misure specifiche per favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, introducendo standard minimi di scomputo dagli indici edilizi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale nonché premi volumetrici per gli edifici che presentano livelli di prestazione energetica superiori a quelli obbligatori.
Si evidenzia che il comma 3 bis dell’articolo 86 ha previsto che le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3.
Fonte: Ance