Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde
La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria
I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489
LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, SFRATTO E SFRATTO PER MOROSITÀ
Si domanda quale differenza vi sia tra ”licenza per finita locazione”, ”sfratto” e ”sfratto per morosità”.
Tutte le procedure in questione iniziano con un’intimazione rivolta al conduttore di lasciar libero l’immobile, con contestuale citazione per la convalida. Il presupposto però è diverso: nella ”licenza per finita locazione” il contratto deve venire ancora a scadenza; nello ”sfratto” il contratto è già scaduto; nello ”sfratto per morosità” il procedimento origina dal mancato pagamento dei canoni alle scadenze stabilite.
ANIMALI IN APPARTAMENTO
Si domanda se un regolamento di condominio, approvato a maggioranza dall’assemblea, possa vietare ai condòmini di tenere animali nei loro appartamenti.
Secondo la giurisprudenza la detenzione di animali in un condominio, nell’ambito delle singole proprietà esclusive, può essere vietata solo da un regolamento di tipo contrattuale (cfr. Trib. Piacenza, sent. n. 354 del 10.4.’01). La risposta, pertanto, è negativa.
CONFERIMENTO A SOCIETÀ E DIRITTO DI PRELAZIONE
Si domanda se in caso di conferimento in proprietà ad una società di un immobile in cui il conduttore svolge un’attività commerciale spetti a quest’ultimo il diritto di prelazione.
No. In tal caso infatti, secondo la giurisprudenza, non è configurabile il requisito del “trasferimento a titolo oneroso” che l’art. 38, l. 392/’78 pone come condizione per riconoscere al conduttore il diritto di prelazione (Cass. sent. n. 19160 del 29.9.’05).
PIANEROTTOLO E PIANTE ORNAMENTALI
Si domanda se un condomino, nel silenzio del regolamento di condominio, possa collocare sul pianerottolo, davanti alla porta di ingresso della sua abitazione, delle piante ornamentali.
La risposta è positiva, a condizione che tali piante non siano sistemate nella parte del pianerottolo più vicina alle scale in maniera tale da costringere gli altri condòmini a disagevoli o pericolosi movimenti (in tal senso, Cass. sent. n. 3376 del 6.5.’88).