Problemi di affitti e condominio? Confedilizia per voi

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Problemi di affitti e condominio? Confedilizia per voi

La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi aquestioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Nomina amministratore
Si domanda se sia obbligatorio nominare un amministratore allorché il numero complessivo dei condòmini sia pari a quattro.

No. Ai sensi dell’ art. 1129 c.c. tale obbligo sussiste solo quando i condòmini siano ”più di quattro”.

Prelazione e studio professionale
Si domanda se, in caso di vendita di un immobile adibito a studio professionale, spetti all’ inquilino il diritto di prelazione.

Ai sensi dell’ art. 41, l. 392 / ’78 tale diritto non spetta ai conduttori di immobili destinati all’ esercizio di attività professionali. La risposta al quesito, pertanto, è negativa.

Apertura di un abbaino sul tetto comune
Si domanda se, in un edificio condominiale, il proprietario del sottotetto, senza chiedere l’ autorizzazione dell’ assemblea, possa aprire nel tetto comune un abbaino per dare aria e luce ai locali sottostanti.

La risposta è positiva, a condizione che i lavori vengano eseguiti a regola d’ arte e che l’ opera non pregiudichi la funzione di copertura del tetto, non alteri il decoro architettonico e non leda altrimenti il diritto degli altri condòmini (in tal senso, Cass. sent. n. 391 del 24.2.’64).

Avviamento e locale di vendita all’ ingrosso
Si domanda se sia dovuta l’ indennità di avviamento commerciale al conduttore che nel locale concessogli in locazione svolga attività di vendita all’ingrosso.

Al quesito ha risposto la Cassazione che sul punto si è così espressa: ”In ipotesi di cessazione della locazione di immobile destinato all’ esercizio di attività commerciale, l’ indennità per la perdita dell’ avviamento, ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge n. 392 del 1978, spetta solo in caso di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, cioè come luoghi utilizzati per la frequentazione diretta e strumentalmente negoziale, della generalità originariamente indifferenziata dei destinatari ultimi dell’offerta dei beni o dei servizi commerciali, non anche, pertanto, nel caso di immobili adibiti a vendita all’ ingrosso” (cfr. sent. n. 4433 del 10.5.’96).

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