Liberalizzata la manutenzione straordinaria
In particolare, viene ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attività di edilizia libera
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 la Legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione del Decreto – Legge 40 / 2010 che all’ art. 5 sostituisce integralmente la disposizione contenuta nell’ art. 6 TU Edilizia (DPR n. 380 / 2001) che disciplina i casi di intervento che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo.
Tra questi la più rilevante è la manutenzione straordinaria (per la quale fino ad oggi era necessaria la DIA), ivi compresa l’ apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che gli interventi non riguardino parti strutturali dell’ edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici.
Prima dell’ inizio dei lavori è comunque obbligatorio per tale intervento comunicare all’ amministrazione comunale il nominativo dell’ impresa a cui affidare i lavori oltre a disporre delle ulteriori eventuali autorizzazioni.
Unitamente alla comunicazione di inizio lavori è obbligatorio anche trasmettere all’ amministrazione comunale una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza né con l’ impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio del titolo abilitativo.
La mancata comunicazione dell’ inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica sono sanzionate con una somma pari a 258 euro. Tale sanzione può essere ridotta di due terzi se la comunicazione venga effettuata spontaneamente nel corso dell’ intervento.
Da ultimo, il provvedimento dispone che le Regioni a statuto ordinario possono: estendere la disciplina anche ad interventi edilizi ulteriori a quelli previsti; individuare ulteriori interventi edilizi per i quali sia obbligatoria la trasmissione della relazione tecnica; stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica.
Si segnala, infine, che durante l’ esame al Parlamento per la conversione del Decreto – Legge il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno con il quale si è impegnato a prevedere che il soggetto interessato agli interventi di manutenzione straordinaria debba allegare alla comunicazione di inizio lavori anche la documentazione prevista dall’ art. 90 comma 9 lett. b) e c) del Dlgs 81 / 2008 ossia il documento unico di regolarità contributiva.
Fonte: Ance
roberto 14 Agosto 2010 il 19:46
Una rigorosa applicazione dell’art.6, comma 4) della L. 22.5.2010 n.73 richiede che per un qualsiasi intervento di cui al comma 2a) – prendiamo il caso di una qualsiasi opera interna – un’azienda piccola o grande o un Istituto Bancario non possono far firmare la prevista relazione tecnica ai tecnici del proprio Ufficio tecnico in quanto essi hanno rapporto di dipendenza con il committente mentre invece possono utilizzare i medesimi tecnici per interventi urbanistici ben più rilevanti (ad es. per nuove costruzioni) !!!
Oppure sono io che ho capito male?