Confedilizia: regole più snelle per l’ attività edilizia
Con l’ approvazione definitiva del ”decreto incentivi”, cambiano le regole per la realizzazione degli interventi edilizi
Lo rileva la Confedilizia, che fa il punto sulle novità introdotte dal provvedimento.
Per effetto delle nuove regole (che entreranno immediatamente in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo e senza comunicazione di inizio lavori, fra l’ altro, gli interventi:
* di manutenzione ordinaria;
* volti all’ eliminazione di barriere architettoniche e che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’ edificio.
Potranno invece essere eseguiti, sempre senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione di inizio lavori al Comune, gli interventi:
*di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’ apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’ edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici (per tutti questi interventi è previsto l’ invio anche di una relazione tecnica e la comunicazione dei dati relativi all’ impresa alla quale si intendono affidare i lavori);
*di esecuzione di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
*di esecuzione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’ indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, di vasche di raccolta delle acque, di locali tombati;
*relativi a pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici e da realizzare al di fuori dei centri storici;
*relativi ad aree ludiche senza fini di lucro e a elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
In virtù delle modifiche introdotte dal Parlamento, le nuove norme – che rendono più agevole la realizzazione degli interventi sopra evidenziati, molti dei quali finora soggetti alle regole più stringenti della dichiarazione di inizio di attività (Dia) – saranno applicabili direttamente in tutte le Regioni, che non potranno prevedere disposizioni più restrittive.
Gli interventi indicati – per i quali la legge fa salve le sole prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’ attività edilizia – dovranno comunque rispettare le normative antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico – sanitarie nonché le disposizioni in materia di efficienza energetica e di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
La Confedilizia – che aveva tempestivamente prospettato la necessità di eliminare la previsione, contenuta nella versione iniziale del provvedimento, che lasciava alle Regioni la possibilità di prevedere norme più restrittive di quelle nazionali – riscontra con favore che Governo e Parlamento hanno seguito questa strada, dando in sostanza alle nuove regole la connotazione di ”principii fondamentali” in materia di titoli abilitativi in edilizia, come tali cogenti per le Regioni e capaci di dare fiducia e certezze ai proprietari di casa.
Il testo esatto della norma è pubblicato sul sito Internet della Confedilizia (www.confedilizia.it).