Trasferimenti di immobili in piani urbanistici. Agevolazioni fiscali
Considendo la rilevanza del tema della fiscalità urbanistica per le imprese associate, l’ Ance ha aggiornato la Guida alle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili nell’ ambito di piani urbanistici
In particolare, la Guida contiene un’ analisi dettagliata dei regimi fiscali agevolati applicabili per i trasferimenti di immobili diretti all’ attuazione di piani urbanistici particolareggiati, piani di recupero, piani di lottizzazione di iniziativa pubblica.
Piani urbanistici particolareggiati
Con riferimento a tali trasferimenti di aree, nella Guida sono riportate le diverse disposizioni succedutesi nel corso degli anni. Infatti, dal 1° gennaio 2001 al 3 luglio 2006, per tutti i piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, sono state applicate l’ imposta di registro pari all’ 1% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (art.33, comma 3, legge 388 / 2000, e successive modificazioni).
Dal 1° gennaio 2008, invece, tale regime è stato abrogato e per i soli piani di edilizia residenziale, è stata prevista l’ applicazione delle imposte di registro ed ipocatastali nella misura complessiva pari al 5% (art.1, commi 25 – 28, legge 244 / 2007).
Piani di recupero
Per tali trasferimenti, l’ imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (art.5 legge 168 / 1982);
Piani di lottizzazione di iniziativa pubblica (art.20 legge 10 / 1977), piani di edilizia residenziale pubblica, piani per insediamenti produttivi (art.32, comma 2, D.P.R. 601 / 1973)
Tali trasferimenti beneficiano dell’ imposta di registro in misura fissa e dell’ esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Nell’ appendice alla guida ci sono i riferimenti normativi relativi ai diversi regimi fiscali connessi ai citati trasferimenti di immobili, i chiarimenti forniti dall’ Agenzia delle Entrate, ed alcuni pronunciamenti giurisprudenziali di interesse.
L’ Ance ha intrapreso opportune iniziative affinché si possa pervenire ad una revisione della normativa in materia, mediante il ritorno ad aliquote più prossime allo zero (anziché il prelievo complessivo del 5%); il prolungamento a 10 anni del termine di ultimazione dei lavori; il riconoscimento del carattere oggettivo dell’ agevolazione, prevedendo la non decadenza dai benefici fiscali nell’ ipotesi di trasferimento delle aree prima del completamento dell’ intervento, sempre a condizione che i lavori siano ultimati entro i termini previsti per l’ attuazione dell’ intervento stesso.
Fonte: Ance