Immobili: retroattiva l’ abolizione del valore normale
L’ eliminazione delle disposizioni che, per le cessioni immobiliari, consentivano accertamenti in base al ”valore normale” (ai fini IVA e delle imposte sul reddito), ha efficacia retroattiva, pertanto l’ Amministrazione finanziaria deve abbandonare i giudizi pendenti nei quali la pretesa si sia fondata esclusivamente sulle norme abrogate, senza ulteriori elementi di prova.
Così ha chiarito l’ Agenzia delle Entrate nella Circolare n.18 / E del 14 aprile 2010, che accoglie in pieno l’ orientamento dell’ Ance, che ha sempre sostenuto la retroattività della norma della Legge Comunitaria 2008 (art.24, commi 4, lett.f, e 5, legge 88 / 2009) che elimina la possibilità di effettuare accertamenti immobiliari in base al ”valore normale”.
Tale chiarimento è un’ ulteriore conferma dell’ illegittimità delle modalità di accertamento introdotte dal Decreto ”Visco – Bersani”, già rilevata in seguito all’ attivazione della procedura di infrazione nei confronti dell’ Italia, a causa dell’ incompatibilità di tali regole con l’ art.73 della Direttiva 2006 / 112 / CE, ai sensi del quale la base imponibile Iva è costituita dal corrispettivo pattuito, coincidente con quello esposto in fattura, e non da valori statistici (come le quotazioni O.M.I.).
Gli effetti della retroattività
sui giudizi attualmente in corso
L’ efficacia retroattiva attribuita alle norme abrogative comporta, come chiarito dall’ Agenzia delle Entrate, che l’ Amministrazione finanziaria dovrà riesaminare gli elementi che fondano la pretesa tributaria.
In particolare, gli Uffici locali dovranno valutare se le motivazioni degli accertamenti impugnati si dimostrino comunque adeguate o se, invece, si rivelino insufficienti alla luce della modifica normativa.
In quest’ ultimo caso, l’ Agenzia delle Entrate raccomanda ai propri Uffici l’ abbandono del contenzioso in atto, tenuto conto dello stato e grado del giudizio. Pertanto, resteranno pendenti unicamente i giudizi nei quali l’ infedeltà del corrispettivo dichiarato sia sostenuta dal riferimento allo scostamento dello stesso dal ”valore normale”, ma anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa del Fisco.
In ogni caso, nel riesaminare le controversie, gli Uffici dovranno verificare ”la presenza di tali ulteriori elementi presuntivi, i quali, tra loro associati, siano idonei a sostenere la pretesa tributaria in fase contenziosa, tenuto conto delle ragioni rappresentate dal contribuente”.
Tenuto conto dell’ importanza dei citati chiarimenti ministeriali, si invitano le Associazioni territoriali a dare la massima diffusione della C.M. n.18 / E / 2010, al fine di consentire alle imprese associate, attualmente in contenzioso, di far valere l’ abbandono dello stesso da parte degli Uffici locali.
Fonte: Ance