Immobile scadente niente certificazione energetica
A decorrere dall’ 1.7.’09, il d.lgs. n. 192 / ’05 ha previsto – salvo diversa disposizione regionale – che ogni singola unità immobiliare, in caso di trasferimento a titolo oneroso, sia dotata a cura del venditore dell’ attestato di certificazione energetica
Al proposito, occorre però tenere a mente la rilevante novità introdotta dalle Linee Guida di cui al d.m. 26.6. ’09 a favore dei proprietari di immobili di scarsa qualità dal punto di vista del consumo energetico. Questo provvedimento, infatti, contiene una previsione secondo la quale, per gli edifici di superficie ”utile” (cioè calpestabile) inferiore o uguale a 1000 mq e ”ai soli fini di cui al comma 1 – bis, dell’ articolo 6”, d.lgs. 192 / ’05 – e, quindi, per il solo caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici realizzati o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto precedentemente all’ 8.10.’05 -, il proprietario, ”consapevole della scadente qualità energetica” del suo immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’ autodichiarazione (da trasmettere, in copia, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio entro 15 giorni dalla data del rilascio) in cui afferma che ”l’ edificio è di classe energetica G’‘ e che ”i costi per la gestione energetica dell’ edificio sono molto alti”.
Tale autodichiarazione costituisce, in sostanza, un’ alternativa – in sede di trasferimento oneroso del bene – alla dotazione, ove prevista (per box, cantine e autorimesse, ad esempio, non è dovuta) dell’ attestato di certificazione energetica, che consente fra l’ altro di evitare l’ intervento (dall’ esito scontato per immobili vecchi o fatiscenti) di un tecnico certificatore.
Sul punto è importante sottolineare, però, che si tratta di una alternativa subordinata a due condizioni: deve ricorrere un trasferimento a titolo oneroso (qual’ è, ad esempio, la compravendita ma non la locazione: il che comunque è facilmente spiegabile per il fatto che su scala nazionale non vi è alcun obbligo di dotazione dell’ attestato energetico per i locatori); gli immobili interessati non devono essere stati costruiti o ristrutturati in base ad un titolo richiesto successivamente all’ 8.10.’05.
In tale ultimo caso, infatti, la dotazione del predetto attestato è disciplinata da un’ altra disposizione dello stesso art. 6 e, in particolare, dal comma 1 che impone tale adempimento indipendentemente dalla commercializzazione del bene. Sempre in argomento, poi, è importante evidenziare anche il fatto che né le Linee Guida né altra disposizione di legge prevedono, per il proprietario che renda una dichiarazione mendace, alcuna conseguenza pregiudizievole.
Al pari è importante rilevare che è previsto che le Linee Guida si applichino solo alle Regioni ”che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002 / 91 / CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici”.
Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia
certificazione energetica online 22 Aprile 2010 il 08:57
Molto interessante.
Purtroppo la differenza tra le normative regionali fa si che non sia così ovunque.
In Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte l’autocertificazione energetica non è prevista, a differenza delle altre regioni in cui viene seguita la normativa nazionale.
cinzia 22 Aprile 2010 il 17:31
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