News. Annullato il decreto ascensori
Sforza Fogliani: evitata a condòmini e proprietari di casa una spesa di 6 miliardi di euro
Il Tar del Lazio, accogliendo un ricorso della Confedilizia, ha annullato il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 luglio dello scorso anno che imponeva una verifica straordinaria degli ascensori installati e messi in esercizio prima del 1999, dichiarando il provvedimento ”illegittimo sotto tutti i profili”.
La sentenza sottolinea che il decreto ”impone ai privati proprietari pesanti prestazioni personali e patrimoniali al di fuori di qualsiasi prescrizione legislativa e soprattutto lascia ampio spazio nella loro individuazione ad una associazione privata (l’ UNI), alle cui libere determinazioni, assunte nel tempo e finalizzate ad un continuo adeguamento delle tecniche di valutazione dei rischi degli impianti, da essa imposte, dipende la loro progressiva quantificazione e i vantaggi economici che l’ associazione ne ricava”.
La riprova della ”anomala e ingiustificata posizione di vantaggio che ad essa si è ritenuto di assicurare, in danno dei proprietari – sottolinea anche la sentenza – è già nell’ obbligo fatto ai privati proprietari di acquisire, ad un prezzo esoso, limitatamente ad una sola copia del cartaceo recante il testo delle norme tecniche da osservare ed ”ad esclusivo uso del cliente”, la licenza da parte dell’ UNI ad utilizzare la normativa tecnica da essa predisposta, di cui è ritenuta proprietaria e che per questa ragione non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come sarebbe doveroso per ogni normativa che alla collettività si impone di applicare”.
La sentenza evidenzia, ancora, che ”l’ ordinamento vigente già impone ai proprietari di immobili dotati di ascensori due verifiche annuali e una straordinaria ad opera di tecnici specializzati ed autorizzati, con i relativi costi di non limitato livello”.
Per effetto del decreto impugnato, ”a detto sistema, niente affatto abrogato ma tuttora vigente e cogente – sottolinea la sentenza – ora se ne sovrappone un altro motivato con riferimento alla migliore qualità che garantirebbero le tecniche UNI, come se la loro applicazione non potesse essere imposta ai tecnici che effettuano i primi controlli”.
In sostanza – evidenzia la sentenza – ”si mantiene in piedi un sistema, della cui efficacia si dubita, ma che obbliga i suoi operatori a segnalare immediatamente eventuali difetti dell’ ascensore ai relativi proprietari perché provvedano ad eliminarli, e ad esso se ne sovrappone un altro, che introduce un’ ulteriore verifica. Il primo controllore è controllato dal secondo, senza che sia neppure stabilito, in caso di esiti diversi, a quale dei due i privati proprietari devono conformarsi”.
La sentenza è stata emessa in un procedimento nel quale la Confedilizia è stata difesa dal prof. Vittorio Angiolini dell’ Università di Milano e nel quale è intervenuta a sostegno del ricorso l’ associazione consumatori Assoutenti.
Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: ”A pochi giorni dall’ accoglimento del nostro ricorso contro l’ attribuzione ai Comuni della possibilità di determinare la base imponibile delle imposte anche comunali come l’ Ici, il Tar del Lazio ha accolto un altro nostro ricorso, annullando un provvedimento che avrebbe causato forti spese a condòmini e proprietari di casa, calcolate da una società del settore ascensori in sei miliardi di euro. La Confedilizia si conferma come un preciso punto di riferimento per la difesa delle ragioni proprietarie”.
Fonte: Confedilizia
VILVER 5 Aprile 2010 il 19:35
facciamo il caso che succeda un incidente che si sarebbe evitato se si fossero fatti gli adeguamenti .
esempio : a causa del dislivello fra cabina e piano, oggi accettato entro 3/5 cm , un passeggero inciampa e cade con coseguenza grave ( tipico incididente che si è ripetuto più volte).L’adeguamento avrebbe imposto un dislivello massimo di 10mm , quindi di minore rischio.
Senza alcun dubbio il propietrio dell’immobile o l’ammistratore sarà chiamto a rispondere civilmente e penalmente proprio perchè l’esistenza di nuove tecniche( publicizzate ed adottate in altri paesi europei, ed èquesto lo STATO DELL’ARTE a cui il giudice farà riferimento nella sua sentenza) , anche se ora non cocenti con la sentenza del Tar,imponva allo stesso ogni azione per diminuire i rischi possibili.
questo è un solo esempio, se ne possono fare molti altri