Manutenzione funzionale degli edifici. Interventi liberalizzati

di Redazione Commenta

Manutenzione funzionale degli edifici. Interventi liberalizzati

L’ articolo 5 del DL n. 40 del 25 / 3 / 2010 ha sostituito integralmente la norma contenuta nel TU Edilizia (DPR n. 380 / 2001) che disciplina i casi di intervento che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo.

Oltre al rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico – sanitarie e di quelle relative all’ efficienza energetica e delle disposizioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, con la riscrittura dell’ articolo 6 del TU Edilizia diventano dieci le categorie di interventi soggette ad attività edilizia libera.
 
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria   di   cui all’ articolo 3, comma 1, lettera b), sempre  che  non  riguardino  le parti strutturali dell’ edificio, non comportino  aumento  del  numero delle unità immobiliari e non implichino  incremento  dei  parametri urbanistici;
c) gli   interventi   mirati all’ eliminazione di  barriere architettoniche che non comportino la realizzazione  di  rampe  o  di ascensori  esterni, ovvero di  manufatti che alterino la sagoma dell’ edificio;
d)  le opere temporanee per attività di  ricerca  nel  sottosuolo che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite  in  aree  esterne al centro edificato;
e)  i movimenti di  terra  strettamente pertinenti all’ esercizio dell’ attività agricola e le pratiche agro – silvo – pastorali,  compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della necessità e, comunque, entro un  termine  non  superiore  a  novanta giorni;
g) le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in muratura, funzionali allo svolgimento dell’ attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni, anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l’ indice  di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio  di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto  del  Ministro  per  i  lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
j) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi  di  arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Per alcune categorie di opere (di cui alle lettere b), f) h) i) l)  la norma richiede che prima dell’ inizio dei lavori sia trasmessa al Comune una comunicazione telematica unitamente alle eventuali autorizzazioni richieste obbligatoriamente ai sensi delle specifiche norme di settore. Per gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere comunicati anche i dati identificativi dell’ impresa alla quale sono affidati i lavori.

Fonte: Ance

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