Fisco e immobili d’ impresa: ridotta l’ Ici. Ridotto il coefficiente annuale per la determinazione dell’ Ici dei fabbricati d’ impresa. Infatti è stato fissato a 1,02 (1,03 nel 2009) il coefficiente per quantificare l’ Ici 2010: il più basso da quando è stata istituita l’ imposta
Il parametro viene determinato in base ai dati Istat sull’ andamento del costo di costruzione di un capannone e deve essere utilizzato per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, ma solo se interamente posseduti da imprese e contabilizzati distintamente. L’ Ici deve essere pagata sul valore dell’ immobile risultante dalle scritture contabili fino al momento in cui questi fabbricati vengono censiti in Catasto con attribuzione di rendita.
Per i fabbricati iscritti in Catasto il valore dell’ immobile si ottiene calcolando l’ ammontare delle rendite vigenti al 1° gennaio dell’ anno di imposizione (decreto legislativo 504 / 1992). Solo per quelli posseduti interamente da imprese, se sforniti di rendita catastale, la base imponibile Ici è costituita dai costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, ai quali vanno applicati dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale.
Il valore dell’ immobile, così determinato, ha efficacia fino alla fine dell’ anno d’ imposta nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale oppure viene annotata al Catasto la rendita proposta, in osservanza della procedura prevista nel decreto del ministro delle Finanze 701 / 94.
Il valore contabile ha efficacia fino a quando viene attribuita la rendita catastale. Da quel momento occorre fare riferimento al valore catastale anche se la rendita è considerata errata (Cassazione, sentenza 15656 / 2004). Infatti, dal momento in cui viene emanato il provvedimento dell’ Agenzia del Territorio o risulta al Catasto la rendita proposta, il valore del fabbricato deve essere determinato non più in base ai costi contabilizzati ma in base al valore catastale, decorrendo dall’ anno di imposta successivo a quello nel corso del quale l’ immobile risulta provvisto di rendita.
La rendita attribuita al fabbricato non dovrebbe avere efficacia retroattiva. Tuttavia la Cassazione, con la sentenza 13077 del 17 giugno 2005, ha stabilito che le imprese hanno diritto al rimborso dell’ Ici versata sulla base delle scritture contabili, dal momento in cui hanno fatto la richiesta di accatastamento, se la rendita catastale comporta il pagamento di una somma minore.
Rivisto il principio in base al quale la rendita catastale ha efficacia solo dall’ anno d’ imposta successivo al momento in cui è stata attribuita. I giudici di legittimità hanno precisato che il momento nel quale può dirsi attribuita la rendita catastale non può essere quello dell’ iscrizione della rendita da parte dell’ ufficio, ma quello della richiesta di accatastamento fatta dal contribuente.
Fonte: Ance