Incentivi casa. Piccoli lavori a rischio per lo stop alla Dia Il decreto legge sugli incentivi sulla casa mette rischio la liberalizzazione dei lavori in casa. È possibile che la norma varata dal Governo si possa applicare soltanto in Sardegna e Friuli – Venezia Giulia, che avevano già cancellato la denuncia di inizio attività (dia) per le manutenzioni straordinarie. Il decreto legge sugli incentivi modifica infatti il Testo unico sull’ edilizia senza toccare le prerogative delle Regioni.
Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti, nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri di venerdì scorso, avevano spiegato che il Governo ha voluto evitare conflitti con le competenze dei governatori. Non vengono toccate neanche le prerogative dei Comuni che possono continuare a far valere strumenti urbanistici e regolamenti edilizi varati prima della liberalizzazione voluta dal Governo.
Il decreto legge sugli incentivi – il cui testo definitivo dovrebbe andare alla firma del Capo dello Stato – interviene sull’ articolo 6 del Testo unico sull’ edilizia (Dpr 380 / 2001): una norma che elenca le attività edilizie libere (tra le quali ora vengono inserite la manutenzione straordinaria e altre sei tipologie minori di intervento) e si applica ”salvo più restrittive previsioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici”.
In caso di conflitto fra la norma nazionale e quella regionale più restrittiva si applica questa seconda, dice il Testo unico anche nella sua versione modificata dal decreto legge.
In questo momento, tutte le leggi regionali prevedono l’ obbligo di presentazione della dia per avviare interventi di manutenzione straordinaria. Sono quindi più restrittive della nuova norma nazionale. In diciotto delle venti Regioni la liberalizzazione dei piccoli lavori varata dal Governo non si potrà applicare per l’ interpretazione letterale della norma. Fanno eccezione Sardegna e Friuli – Venezia Giulia.
Secondo questa interpretazione, la liberalizzazione della manutenzione ordinaria diventerebbe operativa solo se le Regioni si adeguassero alla nuova norma statale. E tuttavia bisogna tener presente che in questo momento le Regioni a statuto ordinario hanno i consigli regionali sciolti e non torneranno a legiferare prima di 3 – 4 mesi.
L’ Ance, invece, approva l’ iniziativa del Governo, anche se riconosce che il quadro normativo non è uniforme. Secondo i tecnici dell’ Associazione dei costruttori ”il decreto innova e supera l’ attuale legislazione regionale: solo con una legge successiva al decreto legge, quindi, le Regioni potranno frenare questa innovazione varando norme più restrittive prevalenti”.
In questo quadro di incertezza normativa, i Comuni potrebbero anche dare una propria interpretazione della norma. Infatti, in attesa che le Regioni riprendano a legiferare, l’ interpretazione comunale potrebbe diventare decisiva per il decollo della liberalizzazione anche se in passato i Comuni hanno giocato un ruolo di freno più che di deregulation, come dimostra anche l’ esperienza del piano casa dove i Comuni hanno imposto molti vincoli.
I cittadini comunque hanno bisogno di certezze, di conoscere le norme da applicare, la procedura da seguire, se quella libera (che prevede una semplice notizia trasmessa per via telematica al Comune e l’ avvio immediato dei lavori) o quella della presentazione della dia che comporterebbe l’ attesa di trenta giorni prima di iniziare i lavori in regime di silenzio – assenso.
Può darsi che un chiarimento possa venire proprio dal testo definitivo del decreto legge cui hanno ancora lavorato i tecnici di palazzo Chigi. Il Governo potrebbe infatti decidere in extremis di inserire qualche paletto in più rispetto alla semplice trascrizione del disegno di legge Brunetta – Calderoli sulle semplificazioni normative.
In chiusura, vogliamo ricordare che i lavori di manutenzione straordinaria comprendono, fra gli altri interventi, quelli sugli infissi, opere accessorie, realizzazione di impianti sanitari ed energetici, spostamento e costruzione di tramezzi interni, riverniciatura delle facciate esterne, sostituzione di solai, costruzione di recinzioni. Tutti questi interventi non devono comunque alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, nè modificare le preesistenti destinazioni d’ uso.
Fonte: Ance