La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489
Rinnovazione del contratto in caso di durata più lunga del primo periodo contrattuale
In una locazione ad uso commerciale le parti hanno stabilito una durata del primo periodo contrattuale di sette anni, mentre nulla hanno convenuto con riferimento al successivo periodo di rinnovazione. Si domanda se sia corretto ritenere che il contratto, alla scadenza dei primi sette anni, si rinnovi per un eguale periodo.
No, non è corretto. La giurisprudenza – sulla base del dettato normativo di cui all’art. 28 della legge 392 / ’78 – ha escluso, infatti, che la rinnovazione tacita di un rapporto locatizio, ove le parti abbiano previsto una durata del primo periodo contrattuale superiore al minimo fissato dalla legge (sei anni), possa comportare una durata superiore al minimo suddetto, e cioè pari a quella stabilita convenzionalmente all’ inizio del rapporto (in tal senso, Cass. sent. n. 2316 del 2.2.’07).
Condominio e privacy
Un amministratore domanda se sia legittimo affiggere nell’ androne condominiale l’ elenco dei condòmini morosi.
La risposta è negativa. Un’ iniziativa del genere, infatti, è stata ritenuta dal Garante della protezione dei dati personali lesiva della privacy degli interessati (Provv. 11.5.’ 06).
Miglioramenti e consenso del locatore
Si domanda se un conduttore, che abbia eseguito sull’ immobile a lui concesso in locazione dei miglioramenti senza il consenso espresso del locatore, abbia diritto all’ indennità prevista dall’ art. 1592 c.c.
Il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell’art. 1592 cod. civ., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando cognizione dell’ entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni (in tal senso, Cass. sent. n. 2494 del 30.1.’ 09). Nel caso di specie, pertanto, l’ indennità non è dovuta.
Innovazione vietata, impugnazione
Si domanda se una delibera che abbia introdotto un’ innovazione vietata possa essere impugnata anche successivamente al termine decadenziale di 30 giorni.
Sì. Secondo la giurisprudenza infatti, trattandosi di delibera nulla, l’ impugnativa può essere proposta indipendentemente dal termine di decadenza di cui all’ art. 1137 c.c. (in tal senso, Cass. sent. 2586 del 15.10.1973).
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