La situazione è sotto gli occhi di tutti: il sistema dei Consorzi di bonifica fa acqua da tutte le parti. Impedisce una visione unitaria della situazione idrogeologica, ci difende da alluvioni e smottamenti nel modo in cui le vicissitudini vissute nei giorni scorsi da tante popolazioni hanno dimostrato. Per contro, la contribuzione obbligatoria da parte di condòmini e proprietari di casa e terreni, cresce inesorabilmente ogni anno, caratterizzata – oltretutto – da iniquità intollerabili (intere regioni in cui non si paga se già si paga il servizio fognario, ed altre – nella stessa situazione – nelle quali invece si paga comunque, e così via discriminando da luogo a luogo, secondo scelte discrezionali delle singole Regioni o dei singoli carrozzoni consortili). Riordinare questo sistema è improcrastinabile. E, per farlo, bisogna anzitutto sapere chi deve pagare per le opere di bonifica.
Normativa
Confedilizia ha avviato una battaglia per difendere la proprietà immobiliare urbana dalle pretese di quei Consorzi che – protetti dalle rispettive Regioni – chiedono ai soli proprietari di immobili, contributi che – evidentemente – andrebbero posti a carico della fiscalità generale. Si tratta di una battaglia condotta, nel più ampio quadro della difesa delle proprietà urbane (ma anche fondiarie), per ottenere il rispetto della legge. Per questo appare opportuno precisare che cosa dice la normativa del settore.
In primo luogo: quali sono i poteri delle Regioni? Con la sentenza n. 66 del 24.2.’92, la Corte Costituzionale ha precisato che le competenze riguardano esclusivamente “classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in Consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni”. La statuizione è tuttora valida perché la tutela dell’ ambiente è materia comunque riservata alla legislazione statale (e il governo del territorio – se di questo si tratta – è materia di legislazione concorrente e, quanto alla bonifica, la legge cornice sulla determinazione dei principii fondamentali sarebbe sempre quella statale, il regio decreto n. 215 del 13.2.’33).
Obblighi
Si tratta, quindi, di funzioni nelle quali sono all’ evidenza ricompresi l’ approvazione dei perimetri di contribuenza e dei piani di classifica, che le Regioni si guardano bene dal delegare peraltro alle Province, come dovrebbero fare e come molte fanno infatti – ad esempio – persino per le fondamentali funzioni di loro competenza addirittura in materia urbanistica. Le funzioni attribuite alle Regioni in materia di bonifica non intaccano – come visto – le norme della legge statale, il precitato provvedimento n. 215, la quale si occupa di bonifica integrale, individuando le opere da considerarsi di bonifica e deliberando gli obblighi di proprietari di casa e fondi rustici nel contribuire alle spese di mantenimento delle opere in questione.
L’obbligo di corrispondere il contributo, come hanno chiarito due sentenze della Cassazione a Sezioni Unite (n. 8957 e n. 8960) del 14.10.’96, sussiste solo quando gli immobili di proprietà privata traggano, dalle opere di bonifica, un beneficio diretto e specifico, che si traduca in un incremento di valore. Si badi che, secondo la giurisprudenza costituzionale, questi principii sulla bonifica non potrebbero essere alterati dalle leggi regionali, anche perchè rientranti nella disciplina del diritto privato di esclusiva spettanza statale.
Estensione
Fin qui la legge. Ma, nel concreto, come si comportano certe Regioni? Spesso, nella loro legislazione, cercano di dilatare all’ infinito il concetto di bonifica, comprendendo in questo termine una serie di attività connesse all’ ambiente e al territorio certamente anche utili, ma che non hanno a che vedere con la bonifica così come delineata dal decreto n. 215 (l’ unica che regola la contribuzione obbligatoria, trattandosi – a parte quanto già detto – di materia coperta com’ è noto da riserva di legge).
Vantaggi
Il problema fondamentale è che non si tratta soltanto di un equivoco sui termini; infatti, facendo passare le attività in questione come di bonifica, si pretende di applicare il provvedimento del ’33 sulla contribuzione e di scaricarne i costi sui soli proprietari immobiliari, mentre le opere vanno a vantaggio di tutta la comunità e quindi tutti, mediante la fiscalità generale, dovrebbero contribuire. Tanto più che i proprietari di immobili (per le stesse funzioni che pretendono di svolgere i Consorzi, e senza contare l’ aggravio ulteriore che deriverebbe dall’ istituzione di una polizza obbligatoria contro le calamità naturali) già pagano le tasse (o tariffe) di fognatura e il tributo ambientale provinciale.
Autocondanna
Dal canto loro i Consorzi di bonifica, per puro spirito di autoconservazione, accettano – incestuosamente – compiti che non spetterebbero loro. Accettano, così, anche che il prelievo fiscale sia aumentato, visto che i contributi ai Consorzi si vanno ad aggiungere a quelle imposte erariali e locali che, a norma di legge, dovrebbero servire a finanziare le opere. Siccome la situazione non regge, i Consorzi – prestandosi al gioco – si condannano alla fine (ormai generalmente auspicata) con le loro stesse mani
Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia