È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2009 l’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2009.
Tra le novità si segnalano gli articoli 8, 11 e 12 del provvedimento con cui vengono chiariti alcuni aspetti relativi:
*agli anticipi per le somme a favore delle attività produttive
*all’ avvio dei lavori delle singole unità immobiliari ubicate in edifici condominali con esito B e C
*ai tempi per l’ inizio dei lavori sulle parti comuni degli edificati classificati E e degli aggregati strutturali
Art. 8
Integrando l’ OPCM n. 3789 / 2009 con cui sono stati riconosciuti gli indennizzi alle attività produttive e alle imprese di costruzione, viene stabilito che per le domande istruite positivamente entro il 31 dicembre 2009 il Commissario delegato è autorizzato ad anticipare, su richiesta dei Comuni interessati, le somme da questi ritenute ammissibili nel limite dell’ importo massimo complessivo di 80 milioni di euro.
Art. 11
Per le unità immobiliari classificate con esito B e C site in edifici condominiali per i quali sia stata presentata la domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni il termine massimo di inizio lavori è di 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo per le parti comuni. Per le singole unità immobiliari per le quali la domanda di contributo sia successiva a quella delle parti comuni l’ inizio dei lavori deve avvenire nel termine di 7 giorni dalla concessione del contributo definitivo per la singola unità immobiliare.
Art. 12
L’ inizio dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali, notificato al Comune dal direttore dei lavori e dal committente, devo avvenire entro 30 giorni dalla concessione del contributo definitivo.
Fonte: Ance