Tutela del paesaggio. Aggiornamento normativo regionale in Emilia Romagna

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Emilia Romagna (LR n.23 del 30 / 11 / 2009 “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della LR 20 / 2000 e norme transitorie in merito alla LR 19 / 2008 (Norme per la riduzione del rischio sismico)” – BUR n. 162 suppl. del 15 / 10 / 2009)

La legge regionale n. 20 / 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l’ uso del territorio) viene integrata con il nuovo Titolo III bis intitolato Tutela e valorizzazione del paesaggioallo scopo di tutelare il paesaggio regionale con i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica.

In particolare la politica per il paesaggio è attuata attraverso il piano paesaggistico regionale (PTPR) che definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio. A tal fin il Piano individua le zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela in quanto costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio, individua per ciascun ambito obiettivi di qualità paesaggistica, definisce i criteri per l’ apposizione e la verifica dei vincoli paesaggistici, individua le aree del territorio regionale non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia.

Le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte di piani programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico e sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Per quanto riguarda le funzioni di Province e Comuni in materia paesaggistica l’ art. 40 – nonies stabilisce che il piano territoriale provinciale deve attuare i contenuti e le disposizioni del PTPR specificandoli e integrandoli in riferimento alle caratteristiche paesaggistiche e culturali del territorio provinciale.

I Comuni attraverso il PSC provvedono anch’ essi a dare attuazione al PTPR perseguendo gli obiettivi di qualità paesaggistica da questo individuati.

Vengono poi delegate ai comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146 e 147 (autorizzazione paesaggistica) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le funzioni attinenti alla valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere edilizie, da svolgersi nell’ ambito dei procedimenti di sanatoria ordinaria e speciale.

Ai fini dell’ esercizio della funzione di rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica l’ art. 40 – duodecies prevede poi l’ istituzione della Commissione regionale per il paesaggio.

Fonte: Ance

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