La G.u.c.e. L 314 / 64 del 1 dicembre 2009 pubblica il regolamento CE della Commissione n. 1177 del 30 Novembre 2009 il quale modifica alcuni articoli della Direttiva n. 2004 / 17 (settori speciali) e della Direttiva n. 2004 / 18 (settori ordinari), nonché della Direttiva n. 2009 / 81 (settore della difesa e della sicurezza), relativi alle soglie di applicazione della disciplina comunitaria.
L’ obiettivo perseguito è quello di allineare le soglie previste dalle Direttive n. 17 e 18, nonché dalla n. 2009 / 81, a quelle contenute nell’ Accordo sugli Appalti Pubblici concluso in seno ai negoziati multilaterali dell’ Uruguay Round (1986 – 1994).
Le modifiche all’ importo delle soglie introdotte con il regolamento in esame ampliano sensibilmente il campo di applicazione della normativa comunitaria.
In particolare, per quanto riguarda i contratti aventi ad oggetto i lavori, l’ importo della soglia precedentemente fissato in 5.150.000 euro viene abbassato a 4.845.000 euro.
Per quanto riguarda invece gli appalti pubblici in materia di servizi e forniture, la soglia viene portata da 133.000 euro fino a 125.000 euro per i contratti stipulati dalle amministrazioni centrali dello Stato; da 206.000 euro a 193.000 euro per le altre stazioni appaltanti tenute all’ osservanza delle direttive comunitarie.
Con riferimento al settore della difesa e della sicurezza, va preliminarmente chiarito che l’ ambito di applicazione della Direttiva 2009 / 81 riguarda esclusivamente taluni appalti, quali, in particolare, quelli aventi ad oggetto la fornitura di materiali militari e c.d. sensibili (comprese loro parti, componenti e sottoassiemi), ed i lavori, le forniture ed i servizi legati direttamente a tali materiali; inoltre la Direttiva trova applicazione nei confronti degli appalti di lavori e servizi per fini specificatamente militari, nonché di quelli c.d. sensibili(art. 2).
Per quanto concerne tale settore, il regolamento in esame modifica l’ importo delle soglie dei relativi appalti pubblici di servizi e forniture portandolo da 412.000 euro a 387.000 euro; per i lavori si conferma l’ abbassamento della soglia da 5.150.000 euro a 4.845.000 euro.
Si richiama l’ attenzione sul fatto che, trattandosi di modifiche introdotte con regolamento, esse sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249, 2°comma, del Trattato). Il regolamento, infatti, è destinato per sua natura a produrre i suoi effetti nell’ ordinamento interno senza che sia necessario un intervento formale di recepimento da parte dell’ autorità nazionale.
Per tali motivi, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti norme contenute nelle citate Direttive, sono da ritenersi automaticamente modificate.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, dunque, i precedenti importi delle soglie comunitarie di contratti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture sono da ritenersi abrogati e sostituiti dai valori indicati dalle Direttive n. 2004 / 17, n. 2004 / 18 e 2009 / 81, così come modificate dal regolamento in esame.
Fonte: Ance