In questi giorni di neve abbondante vi possono essere sindaci tentati di addossare la pulizia delle strade ai proprietari dei tratti limitrofi, i cosiddetti “frontisti”. Ogni obbligo in merito sarebbe illegittimo. Lo specifica la Confedilizia, sulla base di inoppugnabili indicazioni di legge.
Infatti i marciapiedi sono una parte della strada, esterna alla carreggiata, secondo la definizione del Codice della strada. All’ interno dei centri abitati le strade pubbliche sono quasi sempre comunali: compete ai Comuni la pulizia delle strade di loro proprietà, sempre sulla base del Codice della strada; quindi, anche la pulizia dei marciapiedi. Nella pulizia rientra lo sgombero da qualsiasi materiale, compresa la neve.
Spetta perciò ai Comuni togliere la neve dai marciapiedi di strade comunali (la Cassazione, con sentenza 16226 / ’05, ha stabilito che è ius receptum della stessa Corte il principio secondo il quale spetta alla Pubblica Amministrazione la manutenzione in genere tanto della strada quanto dei marciapiedi laterali).
Non può il Comune far carico ai privati proprietari di immobili che affacciano su strade pubbliche (singoli proprietari o condominii) dell’ obbligo di provvedere alla pulizia delle strade in generale o allo sgombero della neve in particolare, trattandosi di prestazione personale imposta la cui introduzione è riservata alla legge.
Il Testo Unico per la finanza locale del 1931 consentiva al Comuni di “istituire prestazioni d’ opera per la costruzione e manutenzione delle strade”, purché “nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti”, permettendo d’ imporre ai frontisti o la prestazione in giornate di lavoro o la corresponsione di una somma; ma nel 1961 tale disposizione venne esplicitamente soppressa dalla legge 1014 / ’60.
Non sussiste oggi alcuna legge che obblighi i frontisti (o conceda ai Comuni facoltà d’ imporre tale obbligo) di provvedere alla pulizia dalle strade o di sgomberarne la neve. La legge, invece, impone l’ obbligo della pulizia proprio ai Comuni, proprietari delle strade comunali. Tale obbligo non può essere imposto ad altri: né con ordinanza, né con regolamento comunale, né con delibera. Eventuali disposizioni di tal genere presenti in qualche regolamento di polizia urbana sono prive di valore.
La Confedilizia ricorda che solo in casi eccezionali, relativi ad emergenze non prevedibili, il sindaco può avvalersi di ordinanza contingibile ed urgente per far obbligo ai frontisti di procedere allo sgombero della neve, limitatamente a quella particolare circostanza.
Deve però trattarsi di evento straordinario per quantità e continuità di precipitazione, tale da essere ritenuto fuori della norma e dunque della disponibilità di uomini, mezzi, strutture di cui il Comune deve disporre per far fronte alla caduta della neve nelle dimensioni prevedibili per quella specifica zona territoriale.
In ogni caso, tale obbligo dev’ essere accompagnato dalla disposizione relativa all’ integrale rimborso delle spese sostenute dai proprietari per lo sgombero della neve. Il sindaco può, insomma, in casi rigorosamente limitati ed eccezionali, imporre ai privati di sostituirsi – ma soltanto per quella specifica occasione (e non certo in via generale, cioè sempre ogni qual volta si determini una precipitazione atmosferica) – al Comune con uomini e mezzi; però le relative spese fanno carico all’ ente proprietario della strada.