Con il decreto 4 dicembre 2009 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2009) il Ministro dell’ economia ha fissato la nuova misura del tasso degli interessi legali ai sensi dell’ art. 1284 del codice civile, che a partire dal 1° gennaio 2010 sarà pari all’ 1% in ragione d’ anno.
L’ art. 1284 del codice civile attribuisce, infatti, al Ministro dell’ economia il potere di modificare annualmente entro il 15 dicembre dell’ anno precedente il tasso d’ interesse legale, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’ inflazione registrato nell’ anno, altrimenti esso rimane invariato.
Attualmente e fino al 31 dicembre 2009 trova applicazione il decreto 12 dicembre 2007, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il tasso d’ interesse legale è fissato al 3% in ragione d’ anno.
Si ricorda che il tasso d’ interesse legale può rilevare, tra l’ altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.