Per rilanciare l’ edilizia la Regione Campania prevede una serie di interventi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Un piano che rimarrà in vigore a tempo determinato.
Consentiti gli aumenti di cubatura entro il 20% sugli edifici esistenti a destinazione residenziale e sulle piccole palazzine fino a mille metri cubi composti al massimo da due piani fuori terra.
È ammesso l’ aumento fino al 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all’ interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. Obbligatorie le tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico – ambientali e in conformità alle Norme tecniche per le costruzioni, che regolano l’ attività edilizia in zona sismica.
In programma la riqualificazione delle aree urbane degradate per risolvere il problema del disagio abitativo. Infatti i Comuni possono individuare le zone da destinare alla sostituzione edilizia con aumento volumetrico fino al 50%, zone che la Regione ha l’ obbligo di inserire nella programmazione per l’ edilizia economica e popolare.
Nei lotti superiori ai 15 mila metri quadri con la sostituzione edilizia degli immobili esistenti è consentito il cambio di destinazione d’ uso, con l’ obbligo di riservare all’ edilizia sociale una quota non inferiore al 30%. Il cambio di destinazione d’ uso è possibile anche nelle aree produttive dismesse da almeno tre anni.
Le amministrazioni comunali possono individuare aree per le quali la trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima di spazi pubblici come verde e parcheggi. Alcuni ambiti possono anche essere destinati esclusivamente all’ edilizia residenziale sociale per giovani coppie e a nuclei a basso reddito.
Ammessi gli interventi sugli immobili condonati che risultano come prima casa, a condizione che sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’ istanza di regolarizzazione sia stata presentata entro i termini previsti dalla normativa statale.
Possono essere recuperati i sottotetti realizzati entro l’ entrata in vigore della legge ai sensi delle le leggi regionali 15 / 2000 e 19 / 2001.
Esclusi dall’ applicazione della legge gli immobili non accatastati, quelli abusivi o realizzati in difformità del titolo abitativo, collocati all’ interno delle aree a rischio idrogeologico e pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata, quelli collocati nella zona rossa a rischio Vesuvio.
Vietato i realizzare interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione anche sugli edifici di valore storico, culturale e architettonico e nelle aree dichiarate di inedificabilità assoluta.
Condizione per la realizzazione degli interventi è l’ accertamento della sicurezza dell’edificio, da riportare nel fascicolo di fabbricato. Nelle aree ad alto rischio sismico è infatti obbligatoria l’ autorizzazione del Genio civile.
La presentazione della Dia o la richiesta di permesso di costruire deve avvenire entro 18 mesi dall’ entrata in vigore della legge regionale. I Comuni hanno a disposizione 60 giorni per porre ulteriori limitazioni o incentivi all’ applicazione della legge sul proprio territorio.
edilizia 16 Dicembre 2009 il 20:28
bello il vostro sito complimenti verramente anche molto utile
antonio 2 Maggio 2010 il 22:40
mi spiegate come è possibile fare un incremento volumetrico di una abitazione senza contravvenire alla seguente norma fissata nel piano casa in campania:
“per la realizzazione di opere interne non incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costruzioni e comunque non successivamente frazionabili”.