La Guida edita dall’ Agenzia delle Entrate tiene conto delle novità contenute nell’ art.29 del D.L. 185 / 2008 (convertito, con modificazioni, nella Legge 2 / 2009), nell’ art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99 e, da ultimo, nel Decreto Interministeriale del 6 agosto 2009, che prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi per usufruire della detrazione fiscale.
Fra le modifiche introdotte si segnalano le seguenti:
– l’ introduzione di una comunicazione da inviare all’ Agenzia delle Entrate, nel caso in cui i lavori proseguono oltre un periodo d’ imposta (individuata dal Provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate, Protocollo n.57639 / 2009);
– la ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall’ anno d’ imposta 2009 (nel 2008 la ripartizione andava da un minimo di tre a un massimo di dieci rate annuali);
– la sostituzione, con effetto retroattivo, della tabella dei valori minimi di trasmittanza termica;
– l’ esonero, anche per le caldaie a condensazione, a partire dal 15 agosto 2009, della presentazione dell’ attestato di qualificazione energetica (l’ esonero si applicava già per la sostituzione di finestre e degli infissi e per l’ installazione di pannelli solari).
Tra le novità di cui tener conto per fruire dell’ agevolazione legata alla riqualificazione energetica degli edifici, non citate nella Guida dell’ Agenzia, spicca quella dei nuovi valori di riferimento sul risparmio energetico, che è necessario rispettare dal 1° gennaio 2010.
In particolare, per ottenere la detrazione del 55%:
– per gli interventi di riqualificazione energetica globale (art.1, comma 344, della Legge 296 / 2006), occorre far riferimento ai valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale riportati nelle tabelle del punto 2 dell’ Allegato A del Decreto 11 marzo 2008;
– per gli interventi sulle strutture opache orizzontali, verticali, e sulle finestre comprensive di infissi (art.1, comma 345, della Legge 296 / 2006), i valori limite di trasmittanza termica a cui far riferimento sono quelli riportati nella tabella del punto 2 dell’ Allegato B del medesimo Decreto 11 marzo 2008.
L’ Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il proprio sito Internet (http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebc0a24368ce8c3/GUIDA%20Risp_Energ.pdf)
Fonte: Ance