È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2009 l’ ordinanza n. 3820 del 12 novembre 2009 che introduce, in particolare, all’ art. 7, comma 1, un’ ulteriore proroga di 30 giorni, decorrenti dal 18 novembre, per potere presentare le domande di contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici classificati B e C.
Di particolare rilevanza i contenuti nei successivi commi del citato articolo che in caso di edifici inclusi in aggregati edilizi (in muratura senza soluzione di continuità) prevedono interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico indipendentemente dalla diversa classificazione di agibilità attribuita alle singole parti.
Per eseguire i relativi lavori i proprietari delle singole unità immobiliari dovranno costituirsi in consorzio obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni.
La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici utili complessive dell’ aggregato, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Il consorzio, per l’ esecuzione degli interventi, si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito e delibera con la maggioranza prevista per la riparazione delle parti comuni.
La progettazione e la direzione dei lavori nonché il controllo della sicurezza dovranno essere unitari e, pertanto, affidati per le singole competenze ad un unico professionista.
Gli interventi di rafforzamento o miglioramento sismico saranno finanziati sommando gli importi spettanti a ciascuno degli edifici.
Nel caso in cui vi siano edifici con esiti di agibilità differenti, tra cui quelli con esito E, l’ ordinanza prevede una maggiorazione del 30% degli importi dei contributi relativi agli edifici B e C mentre per quelli con esito A è disposto che vengano equiparati a quelli con esito B ma senza la citata maggiorazione. Tale somma deve essere utilizzata per le parti strutturali dell’ aggregato viste nella loro interezza secondo le necessità indicate dal progetto redatto dal tecnico incaricato indipendentemente dal diritto al contributo delle singole parti.
Relativamente alle altre disposizioni contenute nell’ ordinanza si segnalano:
* Art. 6: in attuazione di quanto disposto all’ art. 14, comma 3, del DL 39 / 2009 convertito con modificazioni con L. n. 77 / 2009, gli enti previdenziali pubblici predispongono, per il periodo 2009 – 2012, i piani di impiego dei fondi disponibili destinando il 7% ad investimenti immobiliari in via indiretta. Tali investimenti sono effettuati per finalità di pubblico interesse, come gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili ad uso abitativo e non abitativi che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto.
* Art. 9: viene estesa anche ai soggetti le cui abitazioni siano state classificate con esito E la possibilità di usufruire delle 500 case mobili previste dall’ OPCM 3817 del 16 / 10 / 2009.
* Art.12: viene garantito a Fintecna Spa la possibilità di smobilizzare il proprio investimento nel caso in cui al termine del periodo di locazione temporanea di cui all’ art. 5, comma 5, dell’ OPCM 3789 / 2009 (indennizzi per i fondi comuni di investimento) i locatari non acquistino a condizioni di mercato le unità abitative a loro assegnate, ovvero non assumano a loro carico il relativo canone di locazione a condizioni di mercato o comunque non rendano libero l’ immobile e, in ogni caso, alla scadenza della durata del fondo comune di investimento chiuso.
* Art. 16, comma 1: il contributo per gli edifici con esito A (OPCM 3778 / 2009) è riconosciuto non solo per gli interventi di riparazione degli elementi non strutturali ma anche per limitate porzioni di murature portanti “o di singoli elementi strutturali in cemento armato“.
* Art. 16, comma 2: il rafforzamento e miglioramento sismico richiesto per la riparazione degli immobili in costruzione (art. 5 OPCM 3789 / 2009) da obbligatorio diventa eventuale.