Il d.lgs. n. 106 del 3.8.’09, contenente disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 81 / ’08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha apportato tra l’ altro alcune modifiche con riferimento ai cantieri temporanei o mobili
Innanzitutto sono stati esclusi dal campo di applicazione della normativa i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ allegato X del d.lgs. in questione.
Inoltre – e soprattutto – è stata accolta una richiesta formulata dalla Confedilizia fin dall’ approvazione del d.lgs. n. 81 / ’08. È stata infatti eliminata la norma che prevedeva a carico del committente (cioè del soggetto per conto del quale l’ intera opera viene realizzata) la responsabilità per l’ inosservanza di determinati obblighi in tema di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili anche nel caso in cui questi avesse conferito apposito e specifico incarico al responsabile dei lavori, così come prescrive la normativa.
Una disposizione iniqua (che configurava una responsabilità a carico dei proprietari di immobili nonostante gli stessi non siano ovviamente tenuti ad avere le conoscenze tecniche che debbono invece avere coloro che possono essere nominati responsabili dei lavori), è stata dunque soppressa per la costante azione della Confedilizia nei confronti di parlamentari e rappresentanti del Governo.
In tema, resta da dire che una modifica è stata apportata anche dalla legge comunitaria 2008 (l. 7.8.’09, n. 88), che ha stabilito che negli appalti non vi è l’ obbligo di nomina di un coordinatore per la progettazione non solo – come già previsto dal d.lgs. n. 81 / ’08 – in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, ma anche in caso di lavori di importo inferiore a 100.000 euro.
Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia