Proposta la modifica della legge regionale per il rilancio delle costruzioni mediante gli ampliamenti volumetrici, perché onerosa e troppo ricca di vincoli
In particolare la rettifica alla L.R. 14 / 2009 esclude dagli ampliamenti volumetrici gli edifici non residenziali, che possono accedere solo alla sostituzione edilizia.
Nei comuni pugliesi, infatti, nelle stesse aree coesistono abitazioni, esercizi di vicinato, laboratori artigianali ed uffici. Pertanto limitare gli interventi ai soli edifici residenziali contrasta l’ obiettivo di migliorare il patrimonio edilizio esistente e costituisce nel contempo un freno al contrasto della crisi economica.
In quanto alla destinazione d’ uso, per soddisfare il fabbisogno abitativo dopo gli interventi sugli edifici a destinazione mista, la percentuale di uso residenziale non potrebbe essere inferiore a quella preesistente. In linea generale, invece, gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione seguono la destinazione d’ uso dell’ edificio principale.
Per distanze e altezze è più difficile prevedere deroghe ai limiti delle altezze massime e distanze minime, in quanto oltre alle difficoltà di tipo ambientale si andrebbe a intaccare anche i diritti dei terzi.
La riduzione dell’ onerosità dovrebbe passare attraverso la possibilità, riservata ai Comuni, di abbassare il contributo di costruzione fino a un massimo del 50% attraverso delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della legge. Quindi c’ è tempo fino al 24 novembre visto che la pubblicazione della rettifica ha fatto slittare il tempo a disposizione degli enti locali per porre dei limiti all’ applicazione della legge. I costi per la fruizione delle misure a tempo potrebbero essere ridotti anche eliminando l’ obbligo di cessione delle aree a standard o della loro monetizzazione almeno sugli interventi di ampliamento.
Per quanto riguarda le aree sotto tutela, è stata proposta anche la possibilità, riservata ai Comuni, di individuare gli immobili non compatibili con le caratteristiche paesaggistiche nelle aree vincolate. In tal modo sarebbero possibili interventi di riqualificazione nelle zone sotto tutela. Ogni Amministrazione, con apposito regolamento approvato dal Consiglio entro 120 giorni dall’ entrata in vigore della legge, potrebbe determinare le condizioni di compatibilità paesaggistica.
Per i parcheggi la legge regionale è stata impugnata dal Governo a causa dell’ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari degli spazi per i parcheggi pertinenziali, procedura non prevista dalla legislazione statale di riferimento. Infatti, l’ articolo 5 condiziona il rilascio del titolo abilitativo al reperimento di un’ area da un metro quadro da destinare a parcheggio per ogni ampliamento volumetrico da 10 metri cubi.
Scontente della disposizione anche le associazioni dei costruttori, favorevoli alla monetizzazione nel caso in cui sia impossibile reperire le aree. Diversamente, non si potrebbero realizzare gli interventi.