Con la nuova legge in materia di sicurezza (legge 15 luglio 2009, n. 94), viene chiarita l’ ambiguità generata dal Testo Unico sull’ immigrazione che, all’ art. 12 – comma 5 bis, prevedeva la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla confisca dell’ immobile (a meno che esso non appartenga a persona estranea al reato), per chiunque, a titolo oneroso e al fine di trarne un ingiusto profitto, avesse dato in locazione un alloggio a un extracomunitario privo di titolo di soggiorno.
Il problema nasceva dalla discrepanza diffusa tra la durata dei contratti di locazione e quella dei permessi di soggiorno e, quindi, della sopravvenuta configurazione del reato per la mutata situazione del conduttore. La nuova legge chiarisce che, affinché si configuri in capo al proprietario di casa il reato di locazione a straniero privo di titolo di soggiorno, la situazione di irregolarità dell’ inquilino debba sussistere esclusivamente al momento della stipula o del rinnovo del contratto.
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