Lo scorso 9 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di regolamento – predisposto dal Ministero dei beni culturali in attuazione dell’ art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42 / 2004 “Codice dei beni culturali” – che definisce procedure semplificate per il rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità.
La procedura semplificata prevista dal presente regolamento completa la nuova disciplina autorizzatoria per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico contenuta nell’ art. 146 del Codice ed entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2010, salvo ulteriori proroghe del regime transitorio.
La domanda deve essere effettuata per via telematica al comune o all’ ente titolare del potere di rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica e deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un professionista abilitato, nella quale è attestata anche la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia.
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda: 30 giorni sono a disposizione dell’ amministrazione competente per l’ istruttoria, 25 giorni sono riservati al soprintendente per esprimere il proprio parere vincolante. Entro i successivi 5 giorni la p.a. adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole.
Qualora l’ esito dell’ istruttoria sia negativo, il procedimento dura solo 30 giorni al termine dei quali deve essere adottato il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento.
Per la semplificazione organizzativa, l’ art. 5 del regolamento prevede che presso ciascuna soprintendenza siano individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti e che le regioni, da parte loro, promuovano la costituzione presso le amministrazioni competenti di un ufficio dedicato ai procedimenti di autorizzazione semplificata.
Fra gli interventi di lieve entità soggetti alla procedura semplificata vi sono:
– ampliamenti non superiori al 10% del volume originario e comunque non superiori a 100 mc
– interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma
– interventi sui prospetti degli edifici quali aperture di porte e finestre
– interventi sulle coperture degli edifici quali rifacimento del tetto
– interventi che si rendono necessari per l`adeguamento alla normativa antisismica o per il contenimento dei consumi energetici degli edifici
– realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero totalmente o parzialmente interrate, con volume non superiore a 50 mc.
Lo schema di regolamento, prima di essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, deve essere sottoposto alla Conferenza Unificata per l’ acquisizione della relativa intesa e al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari competenti.
Fonte: Ance