Mai come quest’ anno la partita degli studi di settore si sta giocando su un terreno arido, con regole articolate e complesse che costringono i soggetti obbligati ad arrancare nel rincorrere l’ applicazione pratica degli strumenti per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi nel c.s. “range” di livello dei ricavi minimi e ricavi puntuali.
La necessità da parte dell’ amministrazione finanziaria di intervenire sui meccanismi perversi di Gerico si era già manifestata da molto tempo con pesanti richieste da ogni associazione di categoria e ora ancora di più per l’ effetto della crisi economica globale.
In questi ultimi tempi sono stati partoriti vari modelli ministeriali con le relative istruzioni pubblicate sul sito web Agenzia delle Entrate a far data dal 5 giugno 2009 oltre ai vari provvedimenti normativi, agli interventi della Commissione degli esperti e della SOSE, la macchina diabolica e informatica del fisco, con la messa in linea on line di Gerico 2009 per 206 studi di settore che si applicano nel modello Unico2009 redditi 2008.
Questo impatto di tante nuove informazioni anche tardive con fondamentali novità ha creato in generale uno scompenso tra i soggetti obbligati contribuenti. Tutta questa assurda virtualità informatica di calcolo di Ricavi minimi – puntuali serve solo ad agevolare gli uffici finanziari negli c.d. accertamenti a tavolino che assumono una importante funzione di Cash Flow per l’ erario italiano, alimentando successivamente montagne di contenzioso per illegittimità, ma anche assenza di coerenza applicativa di calcolo con scostamenti dalla realtà del mercato economico stesso.
Ormai lo scenario degli studi di settore si caratterizza in modo cronico monitorando in maniera complessa ogni soggetto contribuente attraverso una vera e propria macchina da guerra virtuale. Le prospettive annunciate non vanno certo verso una semplificazione del sistema, anche se con la revisione sugli studi di settore in riferimento al federalismo fiscale si può ipotizzare una profonda ristrutturazione del monitoraggio del requisito della territorialità nell’ applicazione degli studi stessi, riferimento oggi sempre assente nella procedura.
Anche per quest’ anno l’ applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2008 avverrà sempre con i problemi vecchi e nuovi, problemi reali e veri. Infatti non a caso è slittata la scadenza di 20 giorni. La maggiore incoerenza di questo strumento coincide con la vecchia impossibilità oggi – ormai cronica – di riuscire a racchiudere con ricostruzioni statistiche le eterogenee modalità di conduzione di attività economiche solo dal punto di vista oggettivo, dimenticandosi ad esempio la caratteristica contenuta nella definizione dell’ Imprenditore.
Nonostante ciò il fisco continua a sostenere che, dal lato teorico, esiste quella funzione dello strumento per l’ attività di accertamento sull’ onda delle false affermazioni che nessun contribuente è obbligato ad adeguarsi ai risultati del calcolo informatico prodotto da GERICO se non si riconosce negli stessi. Dal lato pratico invece il Fisco non pubblicizza il differente comportamento dei propri funzionari degli uffici periferici, che con tranquillità quotidiana ribaltano sul contribuente la prova e l’ onere della giustificazione dello scostamento dei ricavi, pena la notifica di un nuovo accertamento. Per la giurisprudenza fortunatamente sembra ormai consolidarsi l’ idea della insufficienza di una motivazione esclusivamente basata sullo scostamento.
L’ altra grande incoerenza di questo strumento coincide con l’ assenza di correttivi reali sul calcolo dei ricavi in riferimento all’ impatto della crisi economica dell’ anno 2008. I tecnici dell’ Agenzia delle Entrate e della Sose da tempo hanno cercato di capire l’ impatto effettivo della crisi economica sulla situazione di normalità economica prospettata dal diabolico GERICO, partendo dall’ idea che, se lo studio di settore può teoricamente funzionare in ipotesi di normalità economica, lo stesso deve essere corretto in casi di sconvolgimento del mercato dovuti proprio alla crisi.
La Mission di questa intenzione vorrebbe da un lato soddisfare le richieste legittime dei contribuenti e dall’ altro legittimare sempre di più l’ idea che gli studi di settore come ricostruzione matematica sono in linea con la realtà economica di riferimento soprattutto al fine di poterli utilizzare validamente quali strumenti per l’ accertamento.
Hanno cercato di individuare le situazioni di evidente anomalia evidenziatesi a seguito della crisi economica per verificare la correlazione, se esistono nel processo di elaborazione di GERICO tra questi dati e il risultato finale di congruità. Hanno pensato di introdurre correttivi che solo in linea teorica dovrebbero garantire di operare un tamponamento temporaneo all’ ottenimento di risultati non in linea con la realtà economica.
La nuova verifica dei dati delle dichiarazioni del periodo 2008 a consuntivo, al fine di costruire un nuovo software che sia in grado di cogliere in modo ancora più raffinato l’ effettivo impatto della crisi economica, precisa che tale software sarà utilizzato dall’ Agenzia delle Entrate per la selezione, controllo e accertamento dei contribuenti. Purtroppo non sappiamo e non possiamo sapere che cosa ci si dovrà attendere da questo nuovo software che andrà a ricostruire i ricavi minimi e puntuali attribuibili ai contribuenti all’ interno del modello unico 2009 per i redditi 2008. A dire il vero alcuni speciali correttivi sembra che siano stati introdotti, speriamo che gli stessi abbiano la forza e la capacità di sterilizzare alcune casistiche reali che hanno causato l’ abbassamento dei ricavi di ogni singola attività economica.
Si ha la sensazione che si tratti di una versione per molti versi assimilabile ad uno studio sperimentale e, in quanto tale, depotenziato nella prospettiva di un accertamento. L’ esperienza ci insegna che gli interventi di correzione della stima operata da GERICO non sempre hanno avuto impatto pratico in linea con le aspettative dei contribuenti. Là dove il contribuente dovesse ricevere l’ invito al contraddittorio con il fisco, il contribuente non congruo per effetto della crisi potrà esperire tutte le attività che ritiene utili per evidenziare il motivo per il quale ritiene che lo studio di settore, anche se rettificato, possa non cogliere la realtà della propria situazione economica reddituale, alla luce del calo del lavoro, che può averlo investito in relazione alla particolare situazione di mercato nel quale opera da tempo.
Per una buona difesa è un obbligo partecipare al contraddittorio. In tal modo si pone l’ ufficio nella condizione di esplicare chiaramente perché le risultanze di GERICO abbiano un peso superiore a quello attribuibile alle accezioni del contribuente stesso. Il contribuente potrà decidere di non aderire al risultato atteso, fermo restando che il problema sarà risolto, in una fase successiva, producendo idonee giustificazioni mediante prove al riguardo.
L’ argomentazione di difesa si potrà poggiare sulla realistica ricostruzione del fatto più favorevole (ricavi ben inferiori rispetto alla stima di GERICO in relazione all’ effetto crisi non debitamente stimato dallo studio) partendo da elementi di tipo oggettivo (calo delle vendite, crisi del mercato immobiliare, eccessivo numero di agenzie immobiliari, mantenimento dei costi fissi, etc). Una efficace strategia di carattere difensivo deve basarsi e fondarsi su ogni elemento soggettivo e oggettivo del contribuente utile a dimostrare che le stime operate non siano affidabili in relazione al caso di specie con questioni di merito da ben valutare per confutare le risultanze di GERICO.
La natura di presunzione semplice non basta per la rettifica del reddito, la stima operata dallo strumento GERICO sulla posizione del singolo contribuente non caratterizza la prova di legge di un’ avvenuta evasione che comporterebbe l’ onere a carico del contribuente di provare il contrario. Ci preme comunque ricordare che, per orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione, come l’ ufficio può accertare per presunzioni, altrettanto il contribuente si può difendere per presunzioni.
di Armando Barsotti
Ufficio Studi Fiaip
Tratto da L’ Agente Immobiliare – settembre / dicembre 2009