La detrazione del 55% non è cumulabile, per interventi di riqualificazione energetica, con il premio per impianti fotovoltaici abbinati all’ efficienza energetica. Semplificati gli adempimenti amministrativi per usufruire della detrazione in questione.
Queste le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze 6 agosto 2009, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.224 del 26 settembre 2009, in vigore a partire dall’ 11 ottobre 2009.
Tra le principali misure previste:
– è possibile sostituire l’ asseverazione di un tecnico abilitato con quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate ed esplicitarla anche nella relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici;
– eliminata la necessità della certificazione dei singoli componenti rilasciata nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto, per quanto concerne la sostituzione di finestre comprensive di infissi;
– eliminato l’ obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, per quanto concerne i pannelli solari realizzati in autocostruzione;
– introduzione di nuovi valori, relativamente alle prestazioni delle pompe di calore, rispondenti ai requisiti minimi indicati nell’ Allegato I al Decreto, per i lavori realizzati a partire dal periodo d’ imposta in corso al 31 dicembre 2009;
– la non cumulabilità della detrazione del 55% con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’ energia, operanti in regime di scambio sul posto.