È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 / 9 / 2009 l’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 che modifica e integra alcune precedenti ordinanze.
Si segnalano, soprattutto, gli articoli 11, comma 1, e 12 che rispettivamente modificano alcune previsioni contenute nelle ordinanze n. 3790 del 9 luglio 2009 e n. 3803 del 15 agosto 2009. Relativamente all’ ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 (contributi edifici di tipo E) viene prorogato il termine per la presentazione della richiesta del contributo da 90 giorni a 160 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli indirizzi operativi dell’ ordinanza avvenuta il 31 agosto 2009.
In riferimento all’ ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009 si ricorda che quest’ ultima ha previsto che i contributi per la riparazione degli edifici di tipo A, B o C siano riconosciuti anche ai proprietari degli immobili che alla data del 6 aprile erano concessi in locazione. In particolare, il beneficio era limitato alla sola provincia de L’ Aquila e a condizione che i contratti di locazione fossero rinnovati alle stesse condizioni per una durata non inferiore a 4 anni.
L’ ordinanza n. 3805 estende l’ ambito di applicazione a tutti i Comuni interessati dal sisma (quelli identificati con il Decreto Commissario Delegato del 16 aprile 2009 nonché quelli posti al di fuori del cratere sismico in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’ evento sismico) e riduce il termine di rinnovo dei contratti di locazione da 4 anni a 2 anni.
Nel rispetto di queste condizioni il provvedimento riconosce il contributo di 80.000 euro previsto per la ricostruzione / riparazione degli edifici diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e ad uso non abitativo, inclusi i contributi eventualmente già spettanti ai sensi delle ordinanze n. 3778 (Edifici di tipo A) e 3779 (Edifici di tipo B e C).
L’ efficacia dei contratti rimane, inoltre, sospensivamente condizionata al ripristino dell’ agibilità dell’ alloggio ad uso abitativo concesso in locazione.
Infine, si segnala anche l’ articolo 1, commi 1 e 2, che, tra le spese ammissibili ai contributi per la riparazione degli edifici di tipo B, C, E comprende anche l’ Iva che in precedenza con l’ ordinanza n. 3782 del 17 giugno 2009 era stata soppressa.
Fonte: Ance