Le principali misure contenute nell’ ordinanza. e nuova procedura per l’ accesso ai contributi degli edifici B e C. L’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009.
Art. 1 e art 2. Contributi per beni culturali e immobili di edilizia residenziale pubblica
Per recuperare i beni culturali danneggiati il provvedimento stanzia 20 milioni di euro con possibilità di avvalersi dei contributi da parte dei sponsor. Per la ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà dell’ ATER sono messi a disposizione 150 milioni di euro. Il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di soggetto attuatore, dovrà presentare un apposito piano degli interventi al Commissario Delegato. Gli assegnatari che hanno già riscattato gli alloggi potranno affidare la riparazione e ricostruzione degli immobili alla medesima Azienda che vi provvederà in qualità di amministratore di condominio.
Art. 3 Indennizzi per immobili in costruzione
L’ ordinanza n. 3789 del 9 luglio 2009 ha previsto all’ art. 5 un indennizzo alle imprese di costruzione non superiore al 75% del costo stimato e fino ad una massimo di 30mila euro per la riparazione di ciascuna unità immobiliare. L’ indennizzo era riconosciuto ai soli immobili in corso di realizzazione e subordinato al completamento dell’ edificio entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’ ordinanza in Gazzetta. L’ ordinanza n. 3803 estende il contributo anche agli immobili già realizzati alla data del 6 aprile 2009 e accatastati o con le relative procedure di accatastamento ancora in corso.
Art. 4 Contributi alle cooperative edilizie
Il provvedimento dispone che i contributi previsti dalle ordinanze n. 3778 (Edifici A), n. 3779 (Edifici B e C), n. 3790 (Edifici E) si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Art. 7 Procedura accesso contributi per edifici B e C e contributi per gli alloggi in affitto
Vengono soppressi i commi 5 e 6 dell’ art. 2 dell’ ordinanza n. 3779 (riparazione edifici B e C) con cui era stabilito che il Comune svolgeva l’ istruttoria sulle domande presentare e entro 30 giorni dalla relativa presentazione determinava la spettanza del contributo indicandone l`ammontare. Decorso inutilmente il predetto termine la domanda si intendeva accolta (silenzio – assenso).
Ora i Comuni possono concedere il contributo per la riparazione anche a titolo provvisorio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine la domanda è accolta anche per permettere l’ immediato avvio dei lavori. Entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo provvisorio il Sindaco provvede alla concessione di quello definitivo. Anche in questo caso l’ inutile decorso del termine comporta che il contributo sia concesso a titolo definitivo.
L’ ordinanza dispone, inoltre, che i contributi per la riparazione degli edifici di tipo A, B o C siano riconosciuti anche ai proprietari degli immobili che alla data del 6 aprile erano concessi in locazione. I contributi sono disposti per la riparazione e ricostruzione degli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e degli immobili ad uso non abitativo a condizione che i contratti di locazione vengano rinnovati alle stesse condizioni e per una durata non inferiore a 4 anni.
Art. 8 Interventi per la riparazione delle parti comuni dell’ edifcio
L’ ordinanza dispone che per la realizzazione degli interventi di riparazione delle parti comuni degli edifici di tipo A (ordinanza n. 3778) vengano applicate le disposizioni previste per gli edifici B e C (ordinanza n. 3779).
Fonte: Ance